PREAMBOLO
RUBRICA DEDICATA ALLE RADICI FILOSOFICO-POLITICHE DELLA NOSTRA CIVILTA’ STUDIATE ATTRAVERSO IL COMMENTO DELLA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. PUBBLICHIAMO I PRIMI 54 ARTICOLI RELATIVI AI PRINCIPI FONDAMENTALI (1-12) E AI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (13-54), SPERANDO DI RENDERE UN SERVIZIO A TUTTI E SOPRATTUTTO A COLORO CHE NON HANNO POTUTO FARE STUDI DI POLITICA A SCUOLA O ALL’UNIVERSITA’ MA HANNO UGUALMENTE DIRITTO A CAPIRE
Articolo 1
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
COMMENTO
La Costituzione esordisce con i cardini dell’ideologia liberale (Stato di diritto, separazione dei poteri e sovranità della legge), innalzando il lavoro ad elemento di connotazione di un nuovo tipo di democrazia (PRINCIPIO LAVORISTA).
La Repubblica, che si basa unicamente sul consenso popolare (PRINCIPIO DEMOCRATICO), non solo non riconosce alcun valore giuridico al censo, alle ricchezze acquisite per eredità, o ad altri privilegi (come i titoli nobiliari), ma si attiva per rimuovere gli eventuali ostacoli al raggiungimento dell’eguale dignità sociale affermando il diritto al lavoro per tutti. Tale dichiarazione non ha carattere classista, ma enuncia il FONDAMENTO SOCIALE della Repubblica che emergerà meglio in seguito; a prova di ciò la mancata approvazione dell’emendamento che voleva definire l’Italia una “Repubblica democratica di lavoratori”, in analogia con le espressioni delle Costituzioni degli stati socialisti.
ANALISI DEL TESTO
1) L’Italia è una Repubblica (Latino “Res = cosa”+”Publica = pubblica”) democratica (Greco “Demos = popolo”+”kratos = potere”)cioè appartiene a tutti i cittadini (=”titolari della cittadinanza”) che costituiscono il popolo; ciò non significa che non appartiene a nessuno, come in un malinteso senso civico, né che ognuno è titolare della cosa pubblica solo in modo frazionale, ma significa che ciascun cittadino è proprietario e sovrano della cosa pubblica tutta intera.
2) E’ fondata sul lavoro: l’etica sociale cristiana fonda le sue radici sul motto benedettino ORA ET LABORA che dà al lavoro una connotazione quasi mistica; il pensiero illuminista dal quale scaturiscono socialismo e liberismo, seppure con accenti diversi, esaltano il lavoro per le sue funzioni di emancipazione e di autorealizzazione.
Un regime democratico riconosce a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla vita politica e di organizzarsi in formazioni sociali, dalle quali il potere si irradia dal basso anziché arroccarsi negli apparati centralisti ed elitari; in regime democratico inoltre la maggioranza ha diritto di governare, ma ha il dovere di non impedire alla minoranza di diventare a sua volta maggiornanza (PRINCIPIO DELL’ALTERNANZA DEMOCRATICA)
3) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
Il secondo comma dell’art.1 è indigesto a molti che non capiscono come, nella gestione di un grande Stato, non possa esserci democrazia diretta, ma solo democrazia rappresentativa. Il popolo, a cui il potere APPARTIENE, delega questo potere ai rappresentanti eletti, i quali dovranno usarlo NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, cioè con le procedure e gli organismi da questa previsti e nel rispetto dei principi fondamentali.
Tanta demagogia populista che richiede la democrazia diretta e l’abuso dello strumento del referendum è per lo più figlia dell’ignoranza, quando non deriva da un preciso disegno anarchico mirato a spodestare la legittimità delle istituzioni.
E’infatti evidente che la maggioranza ampia dei cittadini non può avere competenze qualificate in materie specifiche relative a Economia, Lavoro, Diritto, Etica, Politica estera, Difesa, Trattati internazionali, Trasporti, Infrastrutture, Sanità, Scuola, eccetera… Per questo si eleggono i Parlamentari che, supportati da tecnici e consulenti, affrontano COLLEGIALMENTE questi problemi e rispondono della bontà del loro lavoro al momento della fine del loro mandato.
Articolo 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
COMMENTO
La norma enuncia il PRINCIPIO PERSONALISTA in base al quale il più alto dei valori riconosciuti dall’ordinamento giuridico è la PERSONA UMANA, concetto cardine della civiltà occidentale che spiegheremo brevemente alla fine. La persona intesa sia come individuo che come membro della società.
La Costituzione non considera più l’individuo separato dalla comunità e contrapposto all’onnipotenza dello Stato, come affermava il pensiero liberale oppure l’ideologia fascista, ma lo considera nella dimensione dell’apertura alla relazione nei rapporti sociali in cui si creano i presupposti per la maturazione e lo sviluppo della sua personalità.
Per questo la Costituzione riconosce alle formazioni sociali un ruolo essenziale nella crescita dell’individuo e le protegge dalle interferenze dei pubblici poteri, rendendole inoltre destinatarie degli stessi diritti dell’individuo, secondo il PRINCIPIO PLURALISTA.
Per contro, lo Stato garantisce i diritti del singolo non solo verso se stesso ma anche all’interno delle formazioni sociali: non solo lo Stato attraverso i pubblici poteri, ma anche le stesse formazioni sociali non devono prevaricare il singolo.
L’ultimo comma afferma, infine, il PRINCIPIO SOLIDARISTA, che impone ai cittadini di rispettare le altrui libertà e diritti, ma anche e soprattutto di attuare e difendere i valori supremi del sistema, partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale. Da questo principio scaturiscono una serie di doveri a vantaggio della comunità ai quali il singolo non può sottrarsi, come la difesa della Patria (art.52), l’obbligo di pagare le imposte (art.53), la fedeltà alla Repubblica (art.54).
ANALISI DEL TESTO
1) “…riconosce e garantisce…”: Il mondo e l’uomo esistono prima dello Stato e le formazioni sociali semplici, come la famiglia, e così pure i diritti inviolabili dell’uomo, non sono una decisione del Legislatore bensì una realtà preesistente. Pertanto il Legislatore nella Carta Fondamentale si limita a riconoscere e garantire queste realtà e si impegna a promuoverle e difenderle.
2) “Diritti inviolabili dell’uomo”: sono le libertà e i valori fondamentali della persona umana e sono, come tali, irrinunciabili e inalienabili e sono elementi costitutivi dell’individuo in quanto connessi al suo essere. Evitando saggiamente di farne un elenco, la Costituzione lascia la porta aperta a diritti che la giurisprudenza deve ancora elaborare e quindi alle influenze del progresso, senza bisogno di future riforme costituzionali.
3) “Formazioni sociali”: aggregazioni umane ove si concretizza il bisogno di socialità dell’individuo. Per esempio gli enti privati, la scuola, le collettività locali, i sindacati, i partiti politici, le confessioni religiose e, su tutte, la famiglia.
4) “Doveri inderogabili di solidarietà”: L’adempimento di tali doveri trasforma l’individuo in membro effettivo e responsabile della comunità, costituendo il presupposto indispensabile per il mantenimento dello Stato sociale. E’ notevole il riferimento alla solidarietà tra cittadini, presupposto per realizzare il concetto di fraternità assieme a quelli di libertà e uguaglianza, che altrimenti sarebbero in conflitto fra loro. Purtroppo questo aspetto rimane in gran parte inattuato nella realtà ed è il grande limite che ha portato alla crisi lo Stato Nazione ovunque negli ultimi anni. La soluzione potrebbe essere nell’attuazione dei principi federalisti che, restringendo l’ambito territoriale della comunità, rafforzano la prossimità fra concittadini favorendo una più spontanea solidarietà fra singoli e fra questi e le istituzioni.
NOTA SUL CONCETTO DI PERSONA
“Persona” è un concetto creato dal Cristianesimo ed è forse il più grande contributo dal punto di vista filosofico e giuridico che questa religione ha dato al mondo. Il termine deriva dal Greco “prosopon”, che significava “maschera”, tradotto in Latino con “persona” che però indicava più che altro la “sembianza”, cioè ciò che si vede.
Dovendo concettualizzare il mistero della Divina Trinità i Padri della Chiesa non sapevano come spiegare la coesistenza in un unico Dio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo senza scadere nel triteismo, pertanto nel concilio di Calcedonia (381 d.C.) adottarono la parola “persona” per questo scopo e definire così la Trinità come UNA SOSTANZA, TRE PERSONE. La persona del Figlio eterno, incarnato nel Tempo in Gesù di Nazareth, venne definita UNA PERSONA CON DUE NATURE, DIVINA E UMANA INSIEME. Ora, se Gesù in quanto vero Dio aveva la natura divina, in quanto vero uomo aveva la natura umana e, come aveva una relazione PERSONALE con il Padre e con lo Spirito Santo, così ebbe con gli uomini una relazione PERSONALE che li rendeva tutti simili a Lui, cioè PERSONE e non semplici individui. Tutti, nessuno escluso, dall’Imperatore all’ultimo dei lebbrosi o degli schiavi. Tutti PERSONE per mezzo di Cristo, con Cristo, in Cristo.
Questo straordinario concetto ha minato alla base l’impostazione antropologica, economica e sociale fondata sul dominio dell’uomo sull’uomo tipica del mondo greco-romano, ed è da questo seme che nascono le radici della nostra civiltà occidentale. Il fatto che il termine PERSONA oggi sia secolarizzato e purtroppo sottoposto a violenti attacchi che vorrebbero sminuire la natura relazionale dell’uomo, per ridurla nuovamente a semplice individuo da soggiogare e dominare, non deve far dimenticare la sua origine.
Articolo 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
COMMENTO
Questo articolo va considerato come la chiave di lettura dell’intero dettato costituzionale, poiché sottolinea il PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA dei cittadini di fronte alla legge, intesa nel senso dell’ordinamento giuridico complessivo. Vi trovano posto sia la concezione liberale di Stato, che nega la rilevanza giuridica alle diversità di censo o di condizioni materiali, sia l’idea di Stato sociale ed interventista il quale, partendo dalla constatazione dell’esistenza concreta di diseguaglianze, nel limite della ragionevolezza delle norme giuridiche introduce la possibilità di una disparità di trattamento in favore di chi parte svantaggiato per garantire a ogni cittadino PARI OPPORTUNITA’.
In questo senso viene superato il pensiero liberale che si limita a dare a tutti lo stesso trattamento senza altre considerazioni, creando così i presupposti per una stratificazione della società in ristrette classi abbienti ed elitarie che partono ad ogni generazione con un vantaggio crescente, e in classi medie o addirittura povere sempre più ampie e sempre più distanti dalla partecipazione al potere. La Costituzione con questo articolo sancisce così l’obbligo di tutti, comprese le autorità o i parlamentari che fanno le leggi, di osservare la Legge e di soggiacervi senza poter accampare alcun privilegio, esenzione o riserva non prevista dalla Legge stessa.
Importante rilevare che ancora emerge il concetto di “persona” finalizzato al suo pieno sviluppo, anche individuale, attraverso la relazione sociale.
ANALISI DEL TESTO
1) “Cittadino”: persona che in uno Stato, cioè un ordinamento giuridico organizzato su un territorio delimitato e specifico, è titolare di tutti i diritti e dei conseguenti doveri previsti dalle norme Costituzionali, in particolar modo dei diritti e doveri politici.
2) “Pari dignità sociale”: ciascun cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua dignità di essere umano e di persona, senza elementi discriminanti, vedendo rispettata la sua unicità e specificità. Mai un cittadino può essere considerato un “mezzo” per i fini dello Stato o di chiunque possa avere interesse a degradare l’essere umano a un livello che non gli è consono: lo Stato è per l’uomo, non l’uomo per lo Stato come nei regimi comunisti o fascisti.
3) “Pieno sviluppo della persona” : l’uomo deve poter compiere la sua esistenza nella pienezza delle sue possibilità, verso l’autorealizzazione massima di sè che riesce a raggiungere. Dal concepimento alla morte mai dovrà essere degradato a mezzo per fini altrui.
4) “Ostacoli di ordine economico e sociale”: si tratta di povertà familiare, basso livello d’istruzione, problemi di salute fisica o psichica, mancanza di lavoro, ambiente sociale degradato, eccetera.
La Repubblica ha il dovere di investire le sue risorse per garantire la possibilità di emancipazione ai soggetti autosufficienti e una esistenza decorosa e rispettabile a quelli non autosufficienti.
Articolo 4
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”
COMMENTO
Viene sviluppato il principio enunciato dall’art.1 dandogli una connotazione programmatica e di indirizzo politico per i governanti. Dichiarando il diritto al lavoro non si vuole creare un diritto soggettivo in capo ai cittadini, come qualcuno erroneamente crede; un disoccupato non può far causa allo Stato perché privo di occupazione. Con questa dichiarazione si impegna la Repubblica a favorire con ogni mezzo l’accesso al lavoro e l’impiego delle attività produttive, quindi anche incentivando con politiche mirate i settori economico-produttivi che hanno maggior capacità di creare occupazione, giacché il lavoro è il mezzo attraverso il quale ciascun cittadino può procurarsi il necessario per mantenere sé stesso e la propria famiglia.
Nel 60° della Costituzione stiamo osservando come questo principio cardine della vita associata sia bistrattato e talvolta tradito, giacché l’eccessiva fiscalità, che negli anni è stata imposta in capo alle aziende, sta impedendo di mantenere quel necessario livello di concorrenzialità sul mercato internazionale che consenta una crescita dei profitti, da reinvestire in innovazione e in aumento dei salari; la conseguenza è il fenomeno tristissimo dell’insufficienza di salari e stipendi a far fronte al crescente costo della vita e la situazione di alienazione sociale che vivono le nuove generazioni, alle quali spesso non è garantita nemmeno la stabilità dell’occupazione a causa di provvedimenti normativi mirati a risolvere i problemi di breve termine anziché quelli strutturali. In questo ambito emerge in maniera eclatante la pochezza della classe politica italiana e il basso livello della politica in genere nel cosiddetto Belpaese.
Interessante è anche il secondo comma, che definisce un “dovere” del cittadino quello di svolgere un’attività o di avere un’occupazione di utilità comune. Non si tratta dell’obbligo a lavorare, nemmeno vengono limitate le possibili scelte del cittadino; si tratta invece di negare il riconoscimento a ogni comportamento parassitario che possa indurre lo Stato a forme di esagerato assistenzialismo. La solidarietà sociale, come vedremo più avanti, è infatti riservata a chi effettivamente dimostri di essere incapace di autosostentamento perché versa in condizioni di estrema povertà o di salute troopo precaria, oppure a causa di evidenti handicaps di varia natura.
Imponendo questo obbligo, che non è giuridico ma morale, la Repubblica responsabilizza i cittadini rendendoli partecipi di una missione comune verso la crescita e il progresso della società.
Pensando a come sia la situazione sociale in Italia oggi, nel 2008, vien da dire che questo articolo è stato poco propagandato, oppure spiegato male e recepito peggio.
ANALISI DEL TESTO
1) “Attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”
Si intende qualsiasi lavoro, occupazione, prestazione d’opera di tipo sia manuale, sia intellettuale o artistico, senza distinzione fra lavori retribuiti o volontari, da dipendenti o da autonomi, nel pubblico come nel privato, e in qualsiasi settore economico.
Articolo 5
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”
COMMENTO
Questo è uno degli articoli maggiormente inapplicati della Costituzione. Il suo dettato, semplice e chiaro, propone l’istituzione di uno Stato Regionale, che non è uno stato federale, ma che si discosta profondamente dalla logica centralista dello stato fascista, dal quale la Repubblica voleva distinguersi completamente. Riconoscendo le autonomie locali viene riconosciuta la particolare storia delle genti d’Italia, popolazioni vissute per millenni in ordinamenti giuridici indipendenti l’uno dall’altro e riunite per la prima volta nel 1861 (poi fu annesso il Veneto nel 1866; Roma nel 1871 e divenne subito città capitale, dopo che da Torino la capitale era stata brevemente portata a Firenze).
Pur ribadendo l’unità e indivisibilità della Repubblica, con il riconoscimento del PRINCIPIO AUTONOMISTA combinato al “più ampio decentramento amministrativo” si delineava un tipo di Stato sensibile alle istanze locali e improntato all’attuazione dei principi di partecipazione democratica, attraverso l’avvicinamento delle istituzioni ai cittadini. Infatti, nella seconda parte della Costituzione si specifica che la Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni (art.114), facendo così intendere che la Carta costituzionale prevedeva la nascita di uno “Stato delle autonomie”.
Le cose sono andate però molto diversamente: le Regioni, definite territorialmente fin dal principio (art. 131), sono state istituite solo nel 1970. Provincie e Comuni, che esistevano in Italia ben prima della stessa Repubblica Italiana, si sono viste attribuire competenze specifiche relativamente limitate che mai hanno fatto pensare all’applicazione del principio fondamentale su cui si incardina qualsiasi ordinamento giuridico improntato al decentramento, sia esso di tipo federale che di tipo regionale autonomista: il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’, in base al quale la generalità dei compiti e delle funzioni va collocata al livello di governo territorialmente più vicino al cittadino, obbligando lo Stato centrale a intervenire solo quando si verifica un’inerzia oppure una impossibilità da parte dell’Ente di livello inferiore (dovuta per esempio alla portata dell’intervento, che potrebbe richiedere risorse urgenti e ingenti, non disponibili subito a livello locale).
Un secondo elemento, dopo 60 anni, risulta anacronistico e inadeguato: l’esistenza di Regioni a statuto speciale contrapposte alla maggioranza di Regioni a statuto ordinario. Alla luce dei fatti, ma secondo noi anche in linea di principio, l’istituzione di queste Regioni speciali contravviene al principio di uguaglianza fra cittadini dello stesso Stato. Le ragioni storiche per cui esse furono istituite sono valide (Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia hanno una storia particolare; tuttavia il Veneto la aveva ancora più particolare, a ben guardare…), ma ciò che la prassi ha determinato nell’attuazione e nel recepimento delle norme costituzionali stride oggi con ogni senso di giustizia.
Innanzitutto Trentino e Alto-Adige sono a tutti gli effetti due entità autonome e distinte, due “Provincie-Regioni” per così dire, al punto che non ha nemmeno più senso considerarle come una sola realtà. Secondo, ma non meno importante, il diverso regime fiscale vigente in queste Regioni inevitabilmente genera dei vantaggi a chi vive in questi luoghi privilegiati, vantaggi che indirettamente si ripercuotono e pesano sulle spalle e nelle tasche degli altri cittadini della Repubblica. Soprattutto in Veneto questa disparità è molto sentita per ragioni di vicinanza storica, culturale, geografica ed economico produttiva con le “altre due Venezie” (le “Tre Venetie” sono la Venetia Euganea, o Veneto propriamente detto, la Venetia Tridentina e la Venetia Giulia, fin dai tempi degli antichi Latini, a cui i Veneti si unirono come Provincia associata ai primordi dell’Impero Romano). Constatare di persona, quotidianamente, come le due realtà minori prosperino grazie ai privilegi normativi e fiscali, mentre la maggiore arranca nonostante la stessa operosità e la stessa buona volontà è uno smacco che negli anni sta diventando inaccettabile. Non è perciò un caso se proprio dal Veneto sono partite le istanze per l’ottenimento del federalismo e per la riforma della Seconda Parte della Costituzione, sposate anche dalla vicina Lombardia, alle prese con problemi simili, e lentamente diffuse in tutte le regioni vicine, a macchia d’olio.
Sarebbe oggi fortemente auspicabile una riforma in senso federale, anche alla luce dei problemi di complessità amministrativa e legislativa che la modernità implica. Nel mondo occidentale tutti gli stati avanzati, ad eccezione della Francia, hanno ordinamenti federali con unità amministrative che esercitano la sovranità su popolazioni inferiori ai 10 milioni di abitanti; in Europa la maggioranza degli Stati membri ha popolazioni di numero inferiore e grazie a questo godono di maggiore efficienza istituzionale e maggiore competitività.
Purtroppo gli interessi che governano la politica italiana e che hanno determinato la mancata realizzazione dello Stato regionale previsto dall’Art.5, interessi di potere e di controllo che preferiscono il centralismo burocratico, assommati a ragioni ideologiche legate al passato, continuano ad opporsi alla riforma dello Stato anche attraverso una feroce propaganda mirata a tacciare di razzismo e di egoismo chi semplicemente chiede maggiore democrazia, la giusta efficienza, pari diritti, pari libertà ed eguaglianza tra tutti i cittadini.
ANALISI DEL TESTO
1) “Una e indivisibile”: la Costituzione vuole ribadire la sovranità sui territori uniti tra loro in seguito alle guerre di liberazione dal dominio straniero, intercorse nel periodo 1848-1918 (Trieste e Trento erano appunto le “città irredente” per la propaganda risorgimentale, poiché rimaste all’Austria dopo la costituzione del Regno d’Italia del 1861 e fino alla Prima Guerra Mondiale)
2) “Decentramento amministrativo”: è l’attribuzione di poteri dagli organi centrali dello Stato a quelli periferici. Se incardinato al principio di sussidiarietà genera efficienza e snellezza burocratica, altrimenti causa solamente la duplicazione degli uffici e il parassitismo nel pubblico impiego, con conseguente incremento della spesa pubblica.
Articolo 6
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”
COMMENTO
La Storia d’Italia è lunga 3.000 anni, ricca di vicissitudini, di guerre, di lotte di potere e di flussi migratori. Inevitabilmente, sul territorio dove si è formato nel periodo più recente lo Stato Italiano, diverse popolazioni sopravvivono con la loro specifica identità etnica e territoriale assieme alla popolazione maggioritaria di lingua italiana, per la quale è peraltro difficile una identificazione precisa e certa visto che in molte zone prevale l’uso dell’idioma locale sulla lingua ufficiale dello Stato, proprio per i motivi appena descritti.
In base ai principi enunciati nell’art.3 il Legislatore ritenne di riconoscere alcune minoranze aventi un’appartenenza linguistica evidentemente difforme da quella italiana, sensibilizzato anche dalla necessità di porre rimedio allo scempio compiuto dal regime fascista quando fu colto dalla folle idea di italianizzare non solo le parole straniere di nuovo uso derivate dal progresso tecnologico (esempi come aviogetto e tramvai fanno ridere ancora adesso), ma anche tutti i cognomi e tutta la toponomastica, stuprando la storia che portavano con sé.
Il tipo di tutela garantito non ha solo il significato di una protezione da attacchi assimilazionisti o repressivi come quello fascista; contiene anche l’idea di permettere la positiva conservazione di queste specificità attraverso la promozione di adeguate iniziative a livello scolastico e amministrativo, con la valorizzazione degli aspetti folkloristici tradizionali.
L’impegno assunto dalla Costituzione si è poi tradotto in concreta prassi con la Legge 482 del 1999 che fissò i principi generali per i criteri da adottare allo scopo di ottenere la tutela.
Le minoranze finora riconosciute dallo Stato Italiano sono quelle di lingua tedesca, ladina, catalana, francese, franco-provenzale, croata, albanese, greca, sarda, friulana e occitana.
Per inciso, la lingua ufficiale della Repubblica di Venezia, che per mille anni è stata usata in trattati internazionali e in relazioni diplomatiche, non è nemmeno considerata. E pensare che le moderne Ambasciate furono inventate proprio da quello Stato nel XV secolo…
Articolo 7
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”
COMMENTO
Questo articolo è uno dei più sofferti. L’Assemblea Costituente era formata da anime diverse e la componente comunista era tutt’altro che irrilevante, così come quella laica di tipo liberale. Tuttavia la componente cattolica era composta di uomini di altissimo spessore culturale e di grande abilità dialettica e, cosa assai importante, la tradizione del popolo italiano e la sua cultura erano profondamente imbevuti di cattolicesimo.
Nello Statuto Albertino, la legge costituzionale del Regno sabaudo appena decaduto, era addirittura l’art.1 che definiva la “religione cattolica apostolica romana” come religione di Stato e, in fin dei conti, si trattava di un precedente di rilievo costituzionale non indifferente per tutte le anime dell’Assemblea, visto che il primo principio che le diverse componenti intendevano difendere e sostenere, per ragioni di credibilità presente e futura in politica estera, era la continuità dello Stato Italiano, nonostante la fine della Monarchia e il cambio di ordinamento giuridico in Repubblica democratica.
Dopo aspri dibattiti fu partorito questo testo che è frutto di un evidente serie di compromessi e si presta a numerose critiche, benché sia riuscito a mettere alcuni paletti importanti.
Innanzitutto compare la parola “Stato” per la prima volta in Costituzione; questo per riconoscere il fatto che sul territorio della Repubblica sussistono due ordinamenti, lo Stato e la Chiesa cattolica, diversi per finalità e per competenze, ma entrambi legittimati a esistere e a convivere. Con questo passaggio si intendeva completare la riappacificazione tra i due ambiti istituzionali che non erano mai riusciti a convivere in modo sereno. Qui però si impone una breve digressione storica per contestualizzare il discorso.
La conquista da parte del Regno sabaudo di quello che fu per 1.400 anni lo Stato della Chiesa (dalle donazioni territoriali del re Liutprando fino al 20 Settembre 1870, “presa di Porta Pia”) aveva portato a rapporti tesissimi. Il Papa Pio IX non riconobbe mai la legittimità del Regno d’Italia e non accettò mai la Legge delle Guarentigie (garanzie minime di tutela offerte al papato in cambio della perdita del potere temporale); anzi, emanò la Bolla Papale “Non expedit” con la quale intimò ai cattolici di non prendere parte alla vita politica del Regno, per sabotarlo. Dovette intervenire la grande sapienza politica di Papa Leone XIII per porre fine all’autoesclusione dei cattolici, che favoriva la tendenza da parte delle altre forze politiche ad emarginarli anche dalla fruizione dei normali diritti proprio a causa del loro forzato disimpegno.
Il regime Fascista, che per sua natura era ateo e rivoluzionario, per recuperare consenso anche presso le masse cattoliche decise di avviare colloqui con la Santa sede al fine di sottoscrivere un regime pattizio ispirato alla bilateralità e al reciproco riconoscimento. Il risultato fu la stipula, in data 11 febbraio 1929, dei Patti Lateranensi citati e riconosciuti dall’articolo 7 della Costituzione.
Finita la digressione dobbiamo completare il commento.
E’ evidente come le parole siano state misurate e pesate una per una per esprimere solo i seguenti contenuti minimi e generali:
- si ribadisce il principio della separazione tra sfera temporale e sfera spirituale;
- si riconosce la Chiesa come un soggetto di diritto internazionale, benché la si riconosca e ci si riferisca ad essa solo, e volutamente, nella sua dimensione istituzionale e gerarchica, omettendo ogni riferimento alla sua dimensione ecclesiale (“Ecclesia” significa “Comunità”, quindi indica una dimensione popolare; “Cattolica” significa “Universale”, con tutte le sue implicazioni. Mai si sarebbe approvato questo articolo se, al posto di Chiesa cattolica, si fosse scritto “Comunità universale”… Eppure quello è il suo significato)
- si recepisce il regime pattizio senza discuterlo e senza vincolarlo a procedure di revisione costituzionale, lasciando le modifiche alla reciproca volontà delle Parti.
- si sancisce la reciproca indipendenza e sovranità
ANALISI DEL TESTO
1) “Stato” – Si intende con questo termine l’organizzazione di un popolo, cui viene attribuita la cittadinanza con i connessi diritti e doveri, su di un territorio delimitato da confini e tutto soggetto alla stessa legge. Tale organizzazione, che in virtù dell’osservanza della Legge e del suo valore fondante viene chiamata “Stato di diritto”, stabilisce le regole del vivere associato e in base a queste decide i fini da perseguire. Per ottenere questi scopi ha il diritto/dovere di mantenere l’ordine interno e di difendersi dalle aggressioni dall’esterno, avvalendosi del cosiddetto “monopolio della forza” (inizialmente definito in modo più infelice “monopolio della violenza legittima”) esercitato dalle Forze dell’Ordine e dalle Forze Armate.
2) “Patti Lateranensi” – Sono accordi così chiamati perché la sede dove furono sottoscritti era il Palazzo di San Giovanni in Laterano. I firmatari dei Patti sono Benito Mussolini per il Regno d’Italia e il cardinale Gasparri per la Santa Sede
Tali Patti sono stati in parte integrati e in parte rivisti o superati dall’Accordo del 1984.
Le principali modifiche riguardano: l’abrogazione dell’art.1 dei Patti che riconosceva ancora la religione cattolica come religione dello Stato italiano; la esplicita affermazione della neutralità dello Stato in questioni religiose e la sua piena laicità; l’abrogazione della norma che prevedeva il gradimento dello Stato per la nomina dei vescovi nele Diocesi insistenti sul territorio dello Stato; l’abrogazione di molti privilegi per gli enti ecclesiastici.
Articolo 8
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
COMMENTO
Questo articolo dichiara espressamente il PRINCIPIO DI NEUTRALITA’ dello Stato in materia religiosa, ammettendo la libertà di culto e il pluralismo confessionale. Viene superato definitivamente il principio dello Statuto Albertino che dichiarava, al primo articolo, la religione cattolica come religione di Stato e si limitava a tollerare gli altri culti; tuttavia si ribadisce la diversità tra la Chiesa cattolica, trattata secondo i principi del diritto internazionale e riconosciuta come istituzione vera e propria, sovrana e indipendente, e le altre comunità religiose, trattate come organizzazioni inserite nell’ambito del diritto pubblico interno.
L’intenzione di regolamentare i rapporti con le confessioni religiose in modo non unilaterale è chiarito dal 3° comma, nel quale si prevedono intese pattizie bilaterali come base delle leggi che andranno a regolamentare i rapporti tra lo Stato e ogni singola confessione.
Queste confessioni religiose, per venire riconosciute, devono organizzarsi con statuti; tali statuti non possono contrastare con l’ordinamento giuridico italiano e con i principi che lo informano.
Tutte le intese sono state siglate dopo il 1984. Di seguito riportiamo l’elenco delle confessioni che hanno raggiunto un’intesa con lo Stato italiano, per evidenziare poi una cosa estremamente grave ed importante:
- Tavola Valdese
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno
- Unione delle Comunità Ebraiche italiane
- Unione Cristiana Evangelica Battista
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia
- Unione Buddhista Italiana
- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova
Come si vede manca ogni accordo con il mondo islamico. Perché? Perché uno dei principi della religione maomettana è “Nessuno si farà Califfo dell’Islam”. Califfo (dall’arabo “Khalifa” che significa semplicemente “Capo”) è colui che rappresenta tutto l’Islam e deve essere legittimato dal riconoscimento universale; sono infatti secoli che l’istituzione del califfato è venuta meno, proprio per le divisioni molteplici esistenti in seno all’Islam.
In Italia esistono diverse associazioni di islamici, ma nessuna riconosce alle altre il diritto di rappresentarle tutte e lo Stato, nonostante inutili sforzi, non è riuscito a trovare il bandolo della matassa.
Sussiste tuttavia un problema finora sottovalutato, ma molto grave e, a mio giudizio, tale da impedire allo Stato di procedere.
L’Islam non è solo una confessione religiosa; è anche e in egual misura una prassi politica. Non c’è separazione possibile fra spirituale e temporale. La stessa parola “Islam” significa “sottomissione” e infatti il modello politico a cui l’Islam ambisce, ovunque, è quello di una “comunità non plurale” ispirata dalla Sharìa (la Legge Coranica) e ad essa informata. Non solo non esiste al mondo alcuno Stato islamico democratico (la Turchia è un caso del tutto a sé, non so per quanto però: è uno stato laico, con una popolazione a larga maggioranza islamica, solo grazie allo zelo laicista del suo fondatore Kemal Ataturk, ma le spinte popolari sono per una recrudescenza in senso teocratico), ma nessuno Stato islamico ha mai riconosciuto pienamente le “Dichiarazioni internazionali dei diritti dell’uomo” senza apporre la clausola di sottomissione di queste alla Sharìa; la qual cosa significa svuotarle di senso.
Al tempo della Costituente non c’era cultura religiosa sufficiente e l’Islam era sconosciuto ai più. Ma alla luce dei contenuti morali e normativi dell’Islam non si vede come questa religione possa essere riconosciuta idonea a rispondere alle caratteristiche sancite dal 2° comma di questo art.8, poiché la disparità tra i sessi, la pena di morte prevista per determinati comportamenti sessuali, l’amputazione della mano per i ladri, la lapidazione per le donne sposate che commettono adulterio e il matrimonio poligamico sono elementi irrinunciabili previsti dal Corano, per non parlare di tutta la sfera riguardante i diritti politici e civili che sono nell’Islam antitetici al nostro ordinamento giuridico.
Al punto che viene da chiedersi se tale religione e chi vi aderisce, indipendentemente dal fatto che sia sunnita o sciita, possa ricevere dal nostro Stato qualcosa di più di una mera tolleranza, senza riconoscimenti ufficiali o addirittura aiuti finanziari o logistici.
Questa opinione potrebbe cambiare solo se, apertamente e senza linguaggi ambigui, i principi e i valori dell’Islam contrari alla nostra Costituzione, e a quelle di tutti gli Stati democratici, venissero sconfessati e definiti intollerabili direttamente dalle principali autorità religiose musulmane, con una solenne dichiarazione scritta e congiunta da effettuarsi all’ONU, in lingua sia araba che inglese.
Questo però equivarrebbe a contraddire il Corano, che è per gli islamici un reato gravissimo di apostasia, da punire inequivocabilmente con la decapitazione; sembra alquanto improbabile addivenire a una soluzione di questo tipo.
ANALISI DEL TESTO
1) “Confessione religiosa” – La Costituzione intende definire con questa locuzione un gruppo organizzato di persone aventi un sistema di credenza, di culto, di riti e di principi comuni derivati da una concezione metafisica di tipo religioso, cioè legata a una divinità (“Re-ligio” indica il legame con un Re).
Articolo 9
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
COMMENTO
L’importanza di questo articolo è notevole, come sono notevoli i problemi che genera per la naturale contrapposizione di alcuni degli interessi che ne derivano. Basti pensare alle polemiche frequenti tra organizzatori di eventi spettacolari e amministratori che vietano, o vorrebbero vietare, l’utilizzo di strutture di valore storico (come l’Arena di Verona per i concerti rock).
L’interesse di promuovere la cultura e quello di svolgere una attività economica confliggono talvolta con la tutela del patrimonio artistico o ambientale.
Concentrando però l’attenzione sui principi che il Legislatore intendeva affermare, è importante rilevare la determinazione a dare un indirizzo alla vita associata legato alla dimensione culturale ed estetica non inferiore alla dimensione economica. Promuovere lo sviluppo della cultura significa coltivare il senso civico del popolo per aumentare la coesione sociale; promuovere la ricerca scientifica e tecnica significa dichiarare come primario l’obiettivo di progredire nella civiltà rimanendo nel novero dei Paesi più evoluti.
Nel 60° anniversario della Costituzione c’è da rimanere estasiati dalla lungimiranza dell’Assemblea Costituente e dal suo alto profilo ideale, così come c’è da vergognarsi per il modo in cui questi ideali siano stati profondamente disattesi; soffermarsi sullo squallore del mondo universitario, che obbliga i nostri ricercatori migliori a fuggire all’estero in cerca di uno stipendio che consenta loro di vivere dignitosamente facendo ricerca, è doloroso. Parlare di cosa abbia generato questo stato delle cose è addirittura ributtante e significherebbe tornare a rimestare sui mali cronici palesati dall’Italia: nepotismi, raccomandazioni, occupazioni politiche delle cattedre universitarie trasformate in baronie personali, sprechi di denaro pubblico, concorsi truccati…
Le stesse considerazioni si potrebbero fare per la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico, sia lodando le intenzioni della Costituzione che deprecandone l’attuazione concreta. L’Italia è uno Stato che sussiste su un territorio baciato dalla buona sorte, perché possiede bellezze naturali imparagonabili (Dolomiti, Costa Amalfitana, Costa Smeralda, più una infinità di paesaggi mutevoli con laghi, colline, valli, spiagge, monti e isole meravigliosi); da un punto di vista storico e artistico niente al mondo regge il confronto con città-monumento come Roma, Venezia o Firenze, e nessun Paese possiede tutte le opere d’arte e i monumenti sparsi in tante città meravigliose e in borghi fiabeschi. L’Italia da sola possiede metà del patrimonio artistico mondiale.
Fortunatamente la accresciuta sensibilità ambientale ha permesso di imporre dei vincoli paesaggistici allo sviluppo urbanistico, con precisi limiti ai piani regionali, finalizzati alla tutela ambientale. Questo non ha esentato il Paese da alcuni scempi indecorosi, ma ha permesso di evitare la dissipazione di gran parte delle sue bellezze. La sensibilità verso la bellezza ambientale ha incentivato anche una maggiore cura verso i beni culturali che oggi ricevono una attenzione molto maggiore che nei decenni passati, ancorché la via per raggiungere uno standard adeguato al patrimonio sia ancora assai lunga da percorrere.
ANALISI DEL TESTO
1) “Cultura” – In Latino è il participio futuro di “Colere” che significa “coltivare”; indica cioè qualcosa che va ad essere coltivato. Questo spiega perché sia riduttivo attribuire al termine il solo significato di “insieme delle conoscenze umane in ogni ambito dello scibile”. La cultura è molto di più: è l’insieme delle conoscenze che viene introiettato, su cui si è riflettuto, che è stato compreso, rielaborato, e che infine viene acquisito e contribuisce a determinare l’essenza di ciascuno. Ecco perché promuoverla non significa solo diffondere l’accesso alle nozioni, ma significa permettere all’uomo di emanciparsi. “Fai di sapere e sarai libero”
2) “Paesaggio” – Inizialmente si attribuì a questo termine un significato generico indicativo delle bellezze naturali e del panorama, senza determinare nella gente il senso di avere un diritto alla sua tutela attiva. Solo davanti alle prime forme gravi di inquinamento e di distruzione del paesaggio si sviluppò il concetto di “ambiente”, come evoluzione del suo significato: per “ambiente” si intende il paesaggio abitato dall’uomo, che ci vive servendosene, con l’obbligo di non abusarne per trasmetterlo intatto alle generazioni future.
NOTA
L’interpretazione virtuosa dell’art.9 può essere fatta solo a partire dal concetto di PERSONA sviscerato con l’art.2, concetto che informa tutta la Costituzione. Solo l’uomo considerato PERSONA, cioè essere aperto alla relazione, può avere un approccio edificante e positivo con le altre persone, con l’ambiente, la cultura, la tecnica, il patrimonio artistico, storico ed ambientale. Nel momento in cui si chiude in un individualismo egoistico, o viceversa si disperde in un socialismo statalista alienante, tutte le buone intenzioni sono destinate al fallimento.
Articolo 10
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”
COMMENTO
Questo articolo ha la finalità di indicare il modo con cui la Repubblica si mette in relazione con la comunità internazionale. Trattandosi della Costituzione di un nuovo Stato che sorgeva sulle ceneri di un disastro prima di tutto politico, i cui effetti ancora oggi si riverberano sul sentimento comune mondiale verso il popolo italiano, il Legislatore si premurò di dichiarare senza riserve l’adesione totale della nuova Italia alle consuetudini non scritte ed ai principi universalmente riconosciuti nella disciplina dei rapporti fra Stati, preesistenti alla nascita della Repubblica.
Inoltre viene indicato l’orientamento per la modalità di produzione di nuove leggi in materia di tutela dello straniero e di relazioni con i Paesi esteri: l’Italia si propone di aderire ai trattati internazionali conformi ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico e si riserva di recepire i contenuti del diritto internazionale con apposite leggi.
Viene poi indicato il tipo di relazione da instaurare con i cittadini stranieri presenti sul territorio della Repubblica. Emerge la marcata sensibilità da parte di chi usciva da un regime totalitario e repressivo e da una lunga e terribile guerra, nella quale i diritti umani erano stati calpestati nel modo più bieco ed orribile.
Viene perciò riconosciuta allo straniero un’ampia tutela, fino alla concessione del diritto di asilo qualora questi provenga da un Paese ove le libertà garantite dalla Costituzione fossero conculcate. Non solo: le condizioni di permanenza sul territorio della Repubblica devono venire stabilite da apposite leggi, per assicurare l’effettivo godimento delle tutele previste ed evitare l’abbandono dello straniero a un rapporto meramente formale, che si avrebbe con le normali procedure della Pubblica Amministrazione.
Viene infine sancito il principio del divieto di estradizione per reati politici. L’estradizione è quell’istituto giuridico che prevede la consegna di un imputato straniero allo Stato che lo ricerca, mentre i reati politici intesi dalla Costituzione sono quegli atti di ribellione compiuti contro Stati non democratici, illiberali o prevaricatori dei diritti umani.
Il principio, sacrosanto nelle intenzioni, ha dovuto tuttavia subire una modifica altrettanto sacrosanta, poiché una interpretazione letterale poteva lasciare aperta la possibilità di concedere diritto d’asilo anche a chi avesse commesso il reato di strage o di genocidio, reati che sono anche, e forse soprattutto, politici. Ecco perché nel 1967 fu approvata una specifica legge costituzionale per rimediare a questo inconveniente, norma che oggi consente l’estradizione, per questo tipo di reati politici, sia dello straniero che del cittadino.
ANALISI DEL TESTO
1) “Straniero” – Colui che è cittadino di uno Stato diverso da quello italiano, oppure colui che non ha alcuna cittadinanza ed è quindi apolide. Esistono oggi due tipi di cittadini stranieri: i cittadini comunitari, cioè provenienti dagli altri Paesi dell’Unione Europea, che grazie alla istituzione della “cittadinanza europea” godono praticamente degli stessi diritti e doveri degli italiani, con poche limitazioni uguali a quelle che gli italiani subiscono negli altri Stati membri UE; i cittadini extracomunitari, che invece hanno restrizioni relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio italiano.
2) “Diritto d’asilo” – E’ il permesso concesso al cittadino straniero, perseguitato politicamente o vittima di un disastro umanitario, di dimorare in Italia fino a quando persistano i motivi della concessione d’asilo.
NOTA
La lettura complessiva dell’articolo fa intendere come ci sia una marcata sensibilità ed apertura all’accoglienza nei confronti degli stranieri in genere, di quelli in difficoltà in modo specifico. D’altra parte è ugualmente evidente come la concessione della cittadinanza non sia contemplata nel novero delle aperture. Il Legislatore prevede di accogliere, ospitare, tutelare, garantire con leggi apposite lo straniero, ma non vuole assimilarlo al cittadino italiano. Negli anni dell’abbondanza economica parve ai più di poter superare questo tipo di impostazione e molti ancora oggi insistono per concedere liberamente la cittadinanza in modo indistinto, ma queste logiche mondialiste non tengono conto della realtà: le risorse economiche sono, per definizione, risorse scarse. Sempre; basta allargare la prospettiva d’osservazione. Uscendo da una guerra, il Legislatore lo sapeva bene. Oggi, in epoca di stallo economico dell’Occidente, lo si avverte di nuovo. Invece di guardarla nella sua contingenza, forse sarebbe meglio imparare a vedere la Storia nella sua globalità, fatta di picchi e di depressioni, imparando ad apprezzare profondamente il senso espresso dall’art.10: l’Italia vuole aiutare chiunque ne abbia bisogno e per quanto è nelle sue possibilità, ma vuole mantenere la sua identità affermata con sacrifici enormi. La concessione della cittadinanza è prevista con procedure ben definite e profondamente meditate e motivate, che meritano rispetto e grande prudenza prima di porvi mano.
Articolo 11
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
COMMENTO
Questo è uno degli articoli peggio conosciuti e peggio interpretati dalla popolazione, soprattutto dalle frange ideologizzate del cosiddetto pacifismo militante.
L’articolo non dice che “l’Italia ripudia la guerra”, tanto è vero che la Costituzione prevede che “le Camere deliberano lo stato di guerra” (art.78) e che al Presidente della Repubblica spetta il compito di “dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere” (art.87).
Quindi l’Italia non ripudia la guerra, anche perché “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”(art.52)
L’art.11 sancisce il principio in virtù del quale l’Italia si assume l’impegno, davanti alla comunità internazionale, di tagliare definitivamente con il passato ultrabellicoso della monarchia e del regime fascista, diventando un Paese impegnato a promuovere la pace e la giustizia; inoltre viene dichiarato il principio di ripudiare la guerra come strumento per dirimere le controversie con gli altri Stati, le quali dovranno sempre essere affrontate e dibattute nelle opportune sedi diplomatiche o nell’ambito degli organi preposti da apposite organizzazioni costituite nel tempo e finalizzate al perseguimento di pace e giustizia.
Questo articolo fu scritto per consentire all’Italia di essere ammessa all’ONU, cosa che poi avvenne solo nel 1955, addirittura dopo della Repubblica Federale Tedesca e del Giappone, tanto per dare una dimensione della sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Sconfitta sempre taciuta nelle scuole e nel dibattito pubblico; come si tace sulla conferenza di pace di Parigi, dove solo la grandezza politica di De’Gasperi conservò l’indipendenza all’Italia, e come si tace sul periodo “1944-1948″ per ragioni di propaganda e, forse, di profonda vergogna da rimuovere. E’ infatti un periodo della Storia che nessuno può dire di aver mai studiato alle scuole dell’obbligo, né a quelle superiori, e che è conosciuta, tra i laureati, solo da chi ha una specializzazione in Storia, come ad esempio chi sta scrivendo.
Le limitazioni della sovranità previste dall’art.11 sono poi servite per aderire pienamente alle Comunità Europee (CECA-EURATOM-CEE) e infine alla U.E., permettendo anche di recepire le normative prodotte dagli organi legislativi di tali entità sovranazionali che prevalgono, secondo i Trattati sottoscritti, addirittura sulla legislazione prodotta dal Parlamento: è in questo soprattutto che si manifesta la limitazione della sovranità.
Un ultimo appunto: a causa della sconfitta tremenda in guerra, sconfitta che fu peggiore addirittura di quelle di Germania e Giappone dal punto di vista delle conseguenze diplomatiche, l’Italia ha dovuto concedere molto di più di quanto previsto dall’art.11 agli USA e, poi, agli USA nella NATO (la NATO fu costituita in funzione antisovietica nel 1953, come alleanza difensiva). Definire “condizioni di parità” i rapporti di forza tra Italia e USA è molto più di un eufemismo, a meno che non si scopra che da 60 anni non ci sono solo basi militari americane sul territorio italiano, ma anche caserme degli alpini nel Montana, di fanti nel Kentucky e di Lagunari nelle Everglades della Florida…
Soprattutto alla luce della mutata natura della NATO, che dopo i bombardamenti degli anni Novanta del secolo scorso su Belgrado e contro la Serbia è diventata anche uno strumento di offesa, è opinione diffusa, oltre che di chi scrive, che sarebbe opportuno ridiscutere le modalità di adesione e le finalità di questa organizzazione militare, per non ridurre nei fatti l’alleanza a una condizione di vassallaggio verso la superpotenza militare americana.
ANALISI DEL TESTO
1) “Guerra” – Quando due o più Stati interrompono i rapporti diplomatici per passare alle vie di fatto, con il ricorso alla violenza, si dice che “sono in guerra”. Lo “stato di guerra” è tuttavia riconosciuto come tale solo in presenza dell’esecuzione di procedure formali ben definite, in particolar modo della presentazione della dichiarazione di guerra tramite le rispettive ambasciate; lo stato di guerra è soggetto a precise convenzioni internazionali valide universalmente, volte soprattutto a tutelare la popolazione civile e la dignità umana dei prigionieri, infrangendo le quali si commettono i cosiddetti “crimini di guerra”.
2) “Organizzazioni internazionali” – Per esempio ONU e UE; sono unioni di Stati che hanno scopi comuni e che mettono a disposizione le proprie risorse, ciascuno secondo le proprie possibilità, per contribuire a perseguire tali scopi.
Articolo 12
“La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”
COMMENTO
Ultimo tra gli articoli introduttivi e considerato quindi alla stessa stregua dei principi fondamentali della Costituzione, l’art.12 descrive la bandiera italiana. La scelta di attribuire un così forte rango costituzionale alla descrizione della bandiera fu determinata dall’intenzione di contrastare e opporsi all’influenza dei regimi totalitari di quell’epoca, che avevano l’abitudine di sostituire i simboli della nazione con quelli dell’ideologia del loro partito (come era stata la svastica per i nazisti, come erano falce e martello per i comunisti, come sono ancora stella e mezzaluna per gli islamisti). Con una norma di rango costituzionale si impedisce quindi a qualsiasi maggioranza di poter cambiare la bandiera a sua discrezione, servendosi di una semplice legge ordinaria del Parlamento: per cambiare la bandiera è necessaria invece la complessa procedura di revisione costituzionale prevista dall’art.138.
Il tricolore proviene dalla cultura rivoluzionaria giacobina, che voleva imitare in Italia quanto visto in Francia alla fine del Settecento; la sostituzione del blu francese con il verde trovò la prima applicazione nel 1797 con la proclamazione della Repubblica Cispadana, quindi fu Napoleone ad attribuire il vessillo con l’attuale disposizione dei colori al Regno d’Italia, che egli costituì nel 1805. I Savoia adottarono quella bandiera quando a loro volta chiamarono “Regno d’Italia” le terre che avevano conquistato grazie all’appoggio di Luigi Napoleone III, interessato ad arginare l’Impero Austoungarico con la creazione di uno Stato-cuscinetto sotto la sua influenza, costituito sulle terre italiche che, dopo il Congresso di Vienna, erano finite direttamente o indirettamente sotto la tutela imperiale asburgica. Il rovescio patito dalla Francia nel 1870, che portò al trionfo della Prussia di Bismarck e alla nascita della Germania come nuova potenza in grado di ridimensionare definitivamente anche l’Austria-Ungheria, ottenne come effetto la piena autonomia della monarchia sabauda, improvvisamente liberata dall’ingombrante tutore francese.
Al crollo della monarchia sabauda, che aveva posto i suoi simboli nella fascia centrale bianca, fu adottato il tricolore così com’è ancora oggi, cioè privato dei simboli della casa regnante franco-svizzera che la Storia ha usato come mediatrice per il passaggio delle terre italiche dal dominio straniero all’autodeterminazione. Da quando il tricolore non è più nelle mani di regnanti di origine straniera, non è più stato usato per combattimenti e guerre, né lordato con il sangue innocente di braccianti e contadini affamati, mandati al fronte con la forza o con la propaganda a “fare de’ petti argine e bandiera”.
Se c’è una cosa per la quale l’Italia si è distinta da quando il tricolore è stato affidato al popolo, tra i tanti problemi e le tante intenzioni disattese o tradite, è la grande umanità e la disponibilità a fornire aiuti ovunque ve ne fosse bisogno, grazie al radicato senso caritatevole che proviene dal cattolicesimo ma che ha informato anche la società civile laica. L’Italia è oggi, nel mondo, il Paese che primeggia con ampio margine nel volontariato e nelle opere umanitarie e la bandiera tricolore verde-bianca-rossa, disonorata spesso da una classe politica incompetente e corrotta e da alcune frange della popolazione prive di senso civico, viene riconosciuta nei Paesi più poveri e derelitti come bandiera di pace. Questo è un risultato degno di ammirazione.
Articolo 13
“La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
COMMENTO
Il primo articolo dopo i 12 relativi ai PRINCIPI FONDAMENTALI apre la parte dedicata ai DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI e comincia con il primo diritto naturale dell’uomo: la libertà.
La libertà della persona fa parte dell’essenza costitutiva dell’uomo e pertanto lo Stato deve riconoscerla come inviolabile, in quanto preesistente alla formazione delle istituzioni e alla stessa vita associata.
La libertà è il presupposto fondamentale per il godimento e l’esercizio di tutti gli altri diritti civili; l’esperienza del ventennio fascista aveva ben dimostrato l’impossibilità di esprimersi liberamente qualora sussistesse per il cittadino la continua minaccia di ispezioni, delazioni, pestaggi, perquisizioni, sequestri di cose e persone, torture o imposizioni di ogni tipo da parte dello Stato. La Costituzione di uno Stato democratico doveva garantire il diritto ad esercitare anche i diritti politici, oltre che quelli individuali soggettivi, pertanto l’art.13 pone dei termini molto precisi e da osservare strettamente nei casi in cui si imponesse la necessità di sottoporre qualcuno a restrizione della libertà personale.
In particolare modo si sottolineano questi tre aspetti:
1) i casi che comportano un provvedimento di restrizione della libertà devono essere previsti per legge
2) solo l’autorità giudiziaria (cioè il giudice del Tribunale competente) può emettere un provvedimento di questo tipo, ed essa solo può convalidare un eventuale provvedimento, adottato in caso di necessità ed urgenza, delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri, forze dell’ordine); in questa seconda ipotesi la procedura deve completarsi entro 96 ore (4 giorni), dopo le quali è obbligatorio il ripristino della libertà del soggetto sanzionato.
3) il giudice deve motivare, con specifico riferimento alle norme esistenti che vengono applicate, il provvedimento di restrizione della libertà.
Queste garanzie servono per impedire al potere esecutivo di agire contro la libertà di qualcuno per ragioni di natura politica o per interessi di parte.
Riservando al potere legislativo la definizione delle leggi che contemplano la possibilità di limitare la libertà e riservando l’applicazione di queste leggi al potere giudiziario (Magistratura), indipendente e autonomo sia dal potere legislativo (Parlamento) che dal potere esecutivo (Governo), si dà garanzia alla persona contro ogni indebito arbitrio.
Nella stessa logica vanno interpretati gli ultimi due commi, relativi al divieto di molestare in qualsiasi modo la persona in stato di restrizione della libertà, e alla definizione per legge dei termini della carcerazione preventiva
ANALISI DEL TESTO
1) “Autorità giudiziaria” – Si intende con questa definizione il terzo potere dello Stato, quello giudiziario appunto, detenuto dalla Magistratura; insieme al primo potere, quello legislativo detenuto dal Parlamento, e al secondo potere, quello esecutivo detenuto dal Governo, costituisce l’insieme dei poteri attribuiti all’entità statale. La tripartizione dei poteri fu attribuita in particolar modo all’illuminista Charles Louis de Montesquieu, che nei suoi scritti di filosofia politica contestava l’assolutismo del suo tempo nel quale i poteri erano tutti attribuiti al Sovrano. Non per nulla Luigi XIV, detto il “Re Sole”, usava dichiarare “L’état c’èst moi!”, cioè “lo Stato sono io”.
2) “Carcerazione preventiva” – E’ quel provvedimento emanato in casi gravi, oggi sostituito dalla dizione “custodia cautelare”, che viene adottato in situazioni particolari come l’arresto in flagranza di reato o come l’ipotesi di rischio di inquinamento delle prove per reati di particolare gravità, siano essi contro la persona o contro il patrimonio. Il periodo trascorso in carcere dall’imputato viene conteggiato come inizio dell’eventuale pena comminata dal seguente processo.
Per oltre 40 anni la legge è stata assai lacunosa in questa materia e l’Italia ha vissuto un periodo buio nel quale i detenuti in attesa di giudizio vivevano situazioni davvero degradanti e indegne di un Paese civile.
Solo alla fine del secolo scorso la situazione è migliorata sensibilmente, seppure ancora oggi serpeggi nella popolazione e, come purtroppo è noto, in alcuni ambienti della Magistratura una mentalità forcaiola di stampo sinistramente giacobino che male si adatta al principio fondamentale “Nessuno è colpevole fino alla sua definitiva condanna”.
I casi eclatanti di gogna mediatica, rivelatisi poi dei clamorosi errori giudiziari (il noto caso di Enzo Tortora ne fu l’emblema), sono solo la punta di un iceberg che dimostra come, da questo punto di vista, il popolo italiano debba ancora maturare molto.
Articolo 14
“Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”
COMMENTO
I liberali che facevano parte della Costituente erano finora stati costretti a sopportare le posizioni altrui, ma in questo momento dei lavori si può cogliere in modo chiarissimo, dall’attenta lettura del testo, un momento di predominio dovuto alla concessione delle altre forze ideologiche (cattolica e socialista) fin qui dominanti e consapevoli di dover concedere qualcosa per poter continuare in armonia, senza compromettere gli instabili equilibri dell’Assemblea.
La Prima Parte della Costituzione è un capolavoro irripetibile, tanto da far pensare che qualcosa di soprannaturale abbia ispirato gli addetti ai lavori, quasi come se fossero un Conclave di cardinali deputati all’elezione del Pontefice.
Il domicilio rappresenta lo spazio in cui la persona si colloca, si identifica, si trova, si riposa. E’ il rifugio, la trincea, la nicchia della libertà personale. Ad esso sono riconosciute infatti le stesse garanzie di legge; pertanto valgono le medesime considerazioni.
Solo l’ultimo comma prescrive alcune limitazioni specifiche che contrastano con il principio liberale “lo Stato finisce sul cancello di casa mia”.
Questo comma prevede la possibilità di effettuare delle ispezioni per ragioni sanitarie e di incolumità pubblica (principio universale del “bene comune”), oppure per scopi economici e fiscali (mentalità socialista); in entrambi i casi si dispone la necessità di leggi speciali, dato che le leggi ordinarie non parevano sufficienti ai liberali per questo tipo di eccezioni.
Chi commenta l’articolo concorda con la posizione dei liberali sul domicilio, come d’altra parte concorda con il risultato straordinario di tutta la Prima Parte della Costituzione della Repubblica.
ANALISI DEL TESTO
1) “Domicilio” – L’art.43 del Codice Civile ne dà una definizione (“il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”), ma questa non corrisponde al significato che la Costituzione vuole attribuire alla parola. Qui si intende il posto dove uno vive, non importa se si tratta della casa, dell’ufficio, del camper o della camera presa in affitto: basta che sia il luogo dove si svolge la vita privata o, se si tratta di un professionista, quella lavorativa.
NOTA
Quando si analizzerà l’art.42 relativo alla proprietà verranno affrontati i risvolti filosofici latenti in questo articolo, così breve e così bello.
Articolo 15
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”
COMMENTO
Quando fu scritta la Costituzione, serpeggiava ancora lo spettro dell’invasività del regime fascista ed il pensiero era rivolto soprattutto alla tutela della riservatezza delle lettere, sia in favore del mittente sia in favore del destinatario. Il principio di fondo è sempre quello della salvaguardia della PERSONA, cioè dell’essere umano che per esprimere la propria natura ha bisogno delle relazioni e della libertà.
Oggi i mezzi di comunicazione che formano la “corrispondenza” si sono moltiplicati: al telefono fisso, alla posta e al telegrafo si sono aggiunti i cellulari, le email, i video via internet, gli sms, i fax. La libertà e la segretezza vanno considerati come un “unicum” inscindibile, giacché la perdita di una delle due pregiudica inevitabilmente l’altra.
Per ragioni gravi, previste da apposite e specifiche leggi e solo in seguito all’emanazione di un atto motivato richiesto da un Pubblico Ministero, il giudice può disporre le cosiddette “intercettazioni”, cioè attività finalizzate al conseguimento di prove a carico di persone indagate per presunti reati; non esiste pertanto, proprio per la caratteristica del diritto tutelato, la possibilità da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza di provvedere a intercettazioni d’urgenza per le quali poi ottenere una convalida dal giudice.
Tuttavia queste intercettazioni devono essere a loro volta coperte da assoluto segreto ed utilizzate esclusivamente per l’indagine in atto, anche per garantire la riservatezza di soggetti terzi intercettati occasionalmente. E’ per questo motivo che sono particolarmente vergognose le fughe di notizie in merito a intercettazioni, date poi ignobilmente in pasto alla stampa che altrettanto ignobilmente le pubblica, violando uno dei sacrosanti diritti riconosciuti perfino nella solenne “Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo” adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Fatti quindi salvi i casi previsti per ragioni di pubblica sicurezza, ogni altra forma di violazione della corrispondenza privata, da chiunque venga compiuta, è un atto ingiustificabile, crudele e infame.
Articolo 16
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”
COMMENTO
Questo articolo sancisce il riconoscimento di un’ulteriore principio di libertà per i cittadini: nel rispetto della legge e dell’ordine pubblico essi possono muoversi, entro i confini dello Stato, senza ostacoli di alcun tipo.
Le limitazioni previste dalla legge sono solo quelle relative a situazioni particolari, come certi impieghi del settore pubblico che obbligano a risiedere dove c’è il posto di lavoro, oppure il caso dei genitori che sono obbligati alla residenza nel domicilio familiare per garantire l’adempimento dei loro doveri verso i figli.
La genesi di questo articolo si trova ancora nella reazione al regime fascista, nel quale era in uso la pratica del “confino”, cioè dell’obbligo di residenza in un luogo specifico senza possibilità di allontanamento; tale provvedimento colpiva le persone che il regime considerava ostili o sospette da un punto di vista delle idee politiche.
Ecco perché la norma, oltre a garantire la libertà di circolazione sul territorio nazionale, garantisce anche il libero movimento in uscita e in entrata da esso con il solo vincolo del possesso di un valido documento attestante l’identità.
Gli unici limiti per i cittadini sono previsti da specifiche leggi e riguardano ragioni di pubblica sicurezza o di sanità nazionale, cioè quando esiste il rischio di diffusione di un’epidemia grave oppure quando un soggetto viene considerato pericoloso per l’incolumità altrui, per il Patrimonio oppure per l’ordine pubblico.
Da notare che i diritti riconosciuti dall’articolo appartengono ai cittadini; gli stranieri non hanno le medesime garanzie e la legge prevede specifici vincoli per il loro ingresso, per il soggiorno, per la permanenza e talvolta anche per la circolazione sul territorio nazionale.
ANALISI DEL TESTO
1) “Ragioni politiche” – Si tratta di valutazioni riguardanti le idee di un individuo in merito alla forma ideale di organizzazione della vita associata. Uno Stato democratico e plurale non può far scaturire alcun provvedimento contro i suoi cittadini per questo genere di motivi, fatta salva la tutela da un possibile pericolo per il mantenimento del regime democratico contro progetti di natura eversiva.
Articolo 17
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
COMMENTO
Oltre mezzo secolo di fruizione del diritto alla libera riunione è un tempo sufficientemente lungo da far dimenticare il carattere di necessità che spinse la Costituente a sancirlo in modo così chiaro. Nei regimi totalitari nazifascisti, così come in quelli comunisti, tale diritto è sempre stato conculcato, obbligando i cittadini a trovarsi in riunioni segrete alle quali partecipavano solo conoscenti stretti, per evitare l’infiltrazione di spie che potessero denunciare i partecipanti alla polizia.
Il confronto delle idee che si sviluppa attraverso il dibattito, il dialogo, la contrapposizione dialettica e lo scambio di informazioni, rappresenta il seme della libertà di un popolo dal quale scaturisce la democrazia. Per questo motivo ancora oggi, nei Paesi illiberali o autoritari, vige un regime di censura verso i mezzi di informazione, sommato a profonde restrizioni del diritto di riunirsi.
La Costituzione pone come unico vincolo a questo diritto la condizione che i partecipanti alla riunione siano disarmati e assumano un comportamento pacifico, in modo che il rispetto delle idee e l’incolumità di tutti i partecipanti sia garantito da abusi, minacce o prepotenze.
Le riunioni sono adunate di persone che si danno appuntamento per uno scopo, contrariamente agli assembramenti che hanno carattere casuale o occasionale, e possono avvenire in luoghi privati, in luoghi aperti al pubblico oppure in luoghi pubblici.
Nei primi due casi la libertà è piena: che ci si riunisca in una casa privata, piuttosto che in una sala adatta alle riunioni (sala conferenze, cinema, teatro, sede di un club, pubblico esercizio, palestra, ecc.), non fa differenza riguardo alla facoltà di organizzare il convegno senza dare preavviso alla pubblica autorità, impersonata dal Prefetto.
Nel terzo caso, invece, il preavviso è richiesto, poiché l’utilizzo di spazi pubblici per scopi particolari deve avvenire nel rispetto delle regole di convivenza. Bisogna specificare però che, con il preavviso, non viene chiesta una autorizzazione, poiché il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi è già posto dalla legge; l’autorizzazione è quindi già prevista dalla Costituzione e può solo venire negata qualora sussistano “comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica” (per es. manifestare in luoghi inquinati o pericolosi, come vicino a una fabbrica dove si sono verificate dispersioni di elementi nocivi, oppure presso una zona franosa o presso il luogo di un disastro).
Mai, quindi, per motivi politici.
Gli obblighi della pubblica autorità consistono: nel motivare per iscritto l’eventuale negazione o dilazione dell’autorizzazione a riunirsi, in modo specifico e circostanziato; nel garantire l’incolumità e la salute dei partecipanti alla riunione/manifestazione, attraverso l’invio di forze di polizia incaricate di sedare gli animi, di controllare il corretto svolgimento delle operazioni, di evitare tumulti e sommosse, di impedire scontri con elementi esterni alla manifestazione, di annullare ogni possibile deriva violenta.
Qualora la polizia ravvisi pericoli imminenti per la riuscita pacifica della riunione, causati dalla presenza di armi o dall’infiltrazione di soggetti non identificabili (a volto coperto) e con chiare intenzioni bellicose, essa può sciogliere la riunione anche ricorrendo all’uso della forza che, come sopra si è ricordato, in uno Stato di diritto è monopolio esclusivo dello Stato stesso.
Articolo 18
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”
COMMENTO
Nel periodo del regime fascista furono conculcati gran parte dei diritti civili e politici. La sensazione ancora viva della privazione patita permise ai costituenti di snocciolare con grande lucidità l’elenco completo dei diritti che un cittadino deve poter godere in un regime democratico, dando vita al capolavoro giuridico che è la Prima Parte della Costituzione.
L’articolo 18 è una evidente reazione all’obbligo vigente, durante il Fascismo, di chiedere al Prefetto l’autorizzazione per ogni forma associativa; al Prefetto era infatti riservato sia il potere di decidere circa l’autorizzazione, sia il potere di sciogliere d’autorità qualsiasi associazione ritenuta non gradita al regime.
Il diritto d’associazione, che si distingue da quello di riunione per il suo carattere di stabilità e di continuità nel tempo, consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di unirsi in modo organizzato per il perseguimento di fini leciti di natura disparata (culturale, sportiva, ricreativa, solidaristica, politica, ecc.).
La Costituzione prevede la piena libertà di questo diritto, che si sviluppa nella possiblità di costituire un’associazione, di aderirvi, di uscire senza vincoli o sanzioni.
I limiti sono quelli riguardanti i fini, che non possono riguardare la commissione di quei reati previsti dalla legge penale anche per i singoli, e quelli riguardanti il modo e la struttura, nel senso che indica il secondo comma dell’articolo e che ora spieghiamo.
Le associazioni segrete sono vietate poiché la mancata pubblicità degli aderenti, delle sedi di riunione, degli scopi da perseguire potrebbe dare origine ad attività volte alla destabilizzazione dell’ordine costituito; il riferimento è chiaramente rivolto alle organizzazioni di stampo mafioso e camorristico, dedicate ad attività criminose, ma anche a quelle di tipo massonico, dedicate all’infiltrazione dei centri di potere delle istituzioni e al controllo occulto della vita politica.
Sono inoltre vietate le organizzazioni di carattere militare che abbiano potenzialmente o dichiaratamente la capacità di mirare alla sovversione del regime democratico della Repubblica.
La Costituzione detta con questo articolo i principi generali per le associazioni, mentre dedicherà un articolo apposito per quelle associazioni specifiche e particolarmente importanti per la vita associata che sono i sindacati (art.39) e i partiti politici (ar.49).
ANALISI DEL TESTO
1) “Associazioni” – Sono le unioni stabili e durature di persone che si danno uno Statuto per le regole interne, un Registro dei soci, uno scopo sociale da perseguire, una sede in cui riunirsi e un nome per identificare l’associazione.
2) “Segrete” – Sono le associazioni che non rendono pubblica la loro attività, né i nomi degli associati. La Massoneria, nata come associazione segreta, oggi è ammessa almeno per la sua parte “ufficiale” e pubblica, rispondente a tutte le caratteristiche richieste dalla Legge. Tuttavia non sono pochi i sospetti circa l’esistenza di una parte “sommersa”, di livello superiore, mirante alla gestione del potere in maniera indiretta attraverso la logica dell’infiltrazione dei posti di comando e dei vertici dei servizi segreti e delle forze armate.
E’ un argomento spinoso sul quale si spreca molta letteratura fantasiosa, ma che purtroppo non va sottovalutato e sul quale ogni cittadino onesto deve essere tenuto in consapevole allarme.
3) “Carattere militare” – Si intende la struttura fortemente gerarchica tipica dell’esercito, priva di democrazia interna e fondata su principi autoritari e verticistici. Se un’organizzazione così strutturata si prefigge fini politici da perseguire con metodi violenti è in palese contrasto con il dettato costituzionale e deve essere sciolta con provvedimento autoritario, configurandosi il presupposto dell’eversione.
Viceversa, associazioni come i “boy-scouts” vengono accolte con favore per il loro carattere indubitabilmente educativo e ricreativo, privo di ogni finalità mirata alla conquista del potere.
E’ interessante rivolgere un pensiero alle “Camicie Verdi Padane” della Lega Nord: per lunghi anni sono state studiate da magistrati interessati a verificare la potenziale finalità eversiva e il carattere paramilitare di questa associazione di volontari, aderenti al partito del leader politico Umberto Bossi. Dopo 20 anni sembra che anche il più assiduo tra questi magistrati, l’avv. Papalia, si sia convinto che si tratti di qualcosa di simile a una via di mezzo tra i “boy-scouts” e gli Alpini in pensione.
Era comunque doveroso un esame attento, finché non si fosse capito bene il fenomeno. Magari con uno zelo meno velenoso, dato che i membri erano, sono, e sono sempre stati, degli uomini semplici e onesti che non possono trasformarsi da un giorno all’altro in pericolosi attentatori alla libertà del Paese.
Articolo 19
“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”
COMMENTO
Nei lavori della Costituente emergono sempre le diverse anime che la componevano. Nei diversi articoli si riconosce spesso la prevalenza di un sentimento sugli altri, oppure la diversa miscela scaturita dal confronto intellettuale e dialettico. Talvolta, se si è allenati nel discernimento del pensiero nascosto dietro al dettato costituzionale, si colgono anche gli effetti imprevisti sortiti per contrasto rispetto alla prevalenza di un pensiero rispetto a un altro.
L’articolo 19, che apparentemente è molto asciutto e diretto, da questo punto di vista è uno dei più gustosi.
Lo Statuto Albertino, cioè la precedente costituzione del regno d’Italia, imponeva con l’art.1 la religione cattolica come religione di Stato. Tale principio era ribadito nei Patti Lateranensi stipulati dal regime fascista. La Costituente reagì a questo principio per la presenza di liberali e comunisti, forze atee, che vollero dichiarare sempre la piena laicità dello Stato che si stava originando. L’alto senso di responsabilità e la profonda cultura che permeavano e informavano l’Assemblea permisero tuttavia di mantenere sempre un profondo equilibrio, evitando di scadere dalla laicità a quel sentimento, sintomatico di una ignoranza crassa, che corrisponde al “laicismo”.
Il diritto sancito dall’articolo in questione è quello di poter sviluppare liberamente, secondo il percorso ritenuto più idoneo da ciascun cittadino, la propria apertura alla vita spirituale e alla dimensione trascendente. A ciascuno viene riconosciuto il diritto di pregare, meditare, riflettere, celebrare in qualsiasi modo e secondo qualsiasi rito, sia privatamente che pubblicamente, sia da solo che in comunità. La propria fede, la propria religione, o anche il proprio sentimento di ateismo o agnosticismo (sentenza 117/79 della Corte Costituzionale) è un diritto pari alla libertà di manifestare o di vivere il proprio pensiero.
Il limite posto dalla Costituzione, e dalle sentenze successive della Corte Costituzionale, consiste nel non compiere vilipendio delle altre religioni, di non attentare per motivi religiosi ai principi sanciti dalla Costituzione e ai diritti umani da essa riconosciuti, di non offendere il buon costume e di non compiere riti contrari alla legge giustificati dal rito o dal culto (sacrifici umani, atti di lussuria, violenze ingiustificate, coercizioni fisiche o psicologiche verso altri cittadini, ecc.).
Viene dichiarato anche il diritto al proselitismo, cioè a fare propaganda della propria religione. Chi forse pensava di attaccare la Chiesa Cattolica, inserendo questo principio che nel 1948 sembrava essere una mina posta alla base del monopolio del Vaticano nella propaganda religiosa in Italia, inserì invece in Costituzione un principio che garantirà per sempre al Papa, ai Vescovi, ai preti, a tutte le voci laiche della Chiesa Cattolica di esprimere il proprio parere, in piena legittimità, su qualsiasi argomento della vita politica, etica, spirituale e pratica della Repubblica Italiana.
Tale diritto, ovviamente, è riconosciuto a tutti, fatti salvi i limiti sopra specificati.
ANALISI DEL TESTO
1) “Propaganda” – Diffusione di idee appartenenti ad un preciso sistema di pensiero con lo scopo di conformare ad esso il maggior numero possibile di persone
2) “Buon costume” – E’ un concetto controverso e discusso, che modifica il suo significato a seconda del sentimento comunemente diffuso. Il riferimento tradizionale riguarda la decenza dei comportamenti, soprattutto in pubblico, con prevalente riferimento ai comportamenti di natura sessuale. I termini di riferimento normalmente considerati sono la morale condivisa (dicesi “etica”), la buona educazione (con termine desueto: “etichetta”), il rispetto altrui, la decenza e la cortesia.
NOTA
E’ opinione di chi scrive che uno Stato laico possa concordare i modi di finanziamento delle diverse organizzazioni religiose con i rispettivi rappresentanti, mantenendo la sua piena autonomia e laicità; la pratica di permettere la destinazione di una percentuale delle proprie imposte alla chiesa o religione di appartenenza sembra un segno di ragionevolezza, tolleranza e civiltà. Altresì viene spontaneo considerare profondamente ingiusto e contrario al principio di laicità ogni forma di intervento diretto a favorire in qualsiasi modo, con i soldi dei contribuenti o con la concessione gratuita o agevolata di spazi pubblici, la pratica di un culto piuttosto che di un altro.
Oggi, tra l’altro, si presenta il problema dell’Islam, per il forte flusso di immigrati appartenenti a questa religione. L’Islam è una religione che comporta non solo dei precetti specifici, ma anche una precisa prassi giuridica e sociale, assai diversa da quella occidentale proveniente dal costume generato dalla morale cristiana.
Può essere considerata rispettosa del buon costume la pratica della poligamia? E’ in linea con la Costituzione l’istituto del ripudio della moglie? E’ accettabile la prevalenza della Sharìa, o legge coranica, con tutto quello che comporta, su ogni dettame delle leggi non provenienti dal Corano? La teocrazia, principio politico indiscutibile su cui si fonda l’organizzazione terrena della Umma (insieme dei credenti di Allah) non confligge con tutti i principi di libertà dei cittadini previsti dalla Costituzione? Il mancato riconoscimento da parte del mondo islamico delle dichiarazioni internazionali dei diritti umani può consentire di trattare questa religione, nelle sue diverse interpretazioni, alla stregua di tutte le altre?
Sono domande aperte per le quali si attende una risposta; non da parte di politicanti di quarta serie, partoriti dalle logiche partitiche, ma da esperti in materia giuridica e soprattutto da esperti in materia religiosa.
Tali problemi non riguardano nessun altra religione, poiché solo l’Islam propone un diverso ordine giuridico come naturale pratica della propria religione. Forse a 60 anni dall’entrata in vigore della Costituzione sarebbe il caso di valutare se la religione islamica può e deve essere considerata una religione qualsiasi, oppure se va considerata al di fuori del dettato costituzionale in virtù della sua totale contrarietà ai principi della democrazia occidentale. E trattata con leggi specifiche che ne tengano in considerazione le caratteristiche uniche.
Articolo 20
“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”
COMMENTO
Sarebbe fuorviante analizzare gli articoli della Costituzione senza tenere in debita considerazione il clima interno e la composizione dell’Assemblea Costituente. L’evoluzione dei lavori risentì degli umori, delle ripicche, delle battaglie interne, delle diverse visioni, delle trattative, delle rivincite, dei compromessi accettati da ciascuno per rivendicarli poi sull’altro.
Tanta varietà di sentimenti era fortunatamente accompagnata da altrettanta ricchezza culturale e da altrettanto spessore morale, cosicché il risultato finale fu largamente soddisfacente. Totalmente soddisfacente, a nostro giudizio, se si considera solo la Prima Parte della Costituzione, oggetto del nostro commento.
L’articolo 20 rappresenta una rivincita della componente cattolica verso le spinte ateistiche delle altre due componenti, quella liberale e quella comunista, che avevano largamente prevalso nella stesura dell’articolo precedente.
In questo articolo si vietano espressamente le discriminazioni nei confronti delle associazioni appartenenti all’universo cattolico rispetto alle associazioni di altra natura, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista fiscale, che infine dal punto di vista burocratico (implicito). Nella stesura dell’articolo, per mantenere un tono generale e astratto come si conviene a ogni norma giuridica, al “carattere ecclesiastico”, evidentemente riferito alla Chiesa Cattolica, si aggiunge “il fine di religione e di culto”, riferito a qualunque altra associazione religiosamente connotata.
Lo scopo di tale articolo è quello di consentire lo svolgimento pratico delle attività previste dalle associazioni a carattere religioso, sullo stesso piano di dignità delle altre, evitando il rischio di persecuzioni ideologiche di stampo ateistico.
Le garanzie espresse valgono per tutti, in virtù del principio già precedentemente emerso della libertà di fede religiosa per tutti i cittadini.
ANALISI DEL TESTO
1) “Istituzione” – Chi scrive questo commento ha redatto una tesi di laurea incentrata sull’istituzionalismo e sulla filosofia delle istituzioni. Per “Istituzione” si intende un ente dotato di personalità giuridica, nel quale il carattere patrimoniale e finalistico prevale sul carattere personale. In parole povere: una organizzazione di beni, mezzi, idee e persone, avente uno o diversi scopi, strutturato in maniera tale da durare e svolgere la propria attività grazie al contributo del lavoro delle persone, ma con un orizzonte indipendente dalla vita di queste e dal lavoro fungibile dei singoli.
2) “Capacità giuridica” – A parte il rimando al Codice Civile o a qualsiasi manuale di diritto, la si può definire come “l’attitudine di un soggetto alla titolarità di diritti, obblighi, doveri e potestà”. Per nessuna ragione può essere limitata dall’autorità statale, essendo attinente all’elemento costitutivo della persona. In poche parole, stavolta non povere, è la traduzione della dimensione ontologica dell’essere umano in termini giuridici, considerando la sua dignità.
Articolo 21
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
COMMENTO
Il formidabile sviluppo che in questi 60 anni ha interessato i mezzi di comunicazione e di diffusione delle idee e del pensiero ha reso questo articolo parzialmente inadeguato alle problematiche attuali, almeno nella lettera. Nel 1948 il mezzo di divulgazione privilegiato era la stampa, mentre radio e televisione erano ancora agli albori (in Italia la RAI-TV iniziò le sue trasmissioni, con un solo canale, addirittura nel 1954).
Alla luce di queste considerazioni è opportuno commentare il senso implicito, più che il testo esplicito, del dettato costituzionale, estendendo quanto detto per la stampa a tutte le altre forme di comunicazione odierne.
Il regime totalitario fascista aveva previsto una serie di misure coercitive e di controllo, volte a limitare la libera circolazione di idee contrarie alla propaganda ufficiale che potessero stimolare desideri di opposizione politica. I provvedimenti di sequestro, autorizzazione preventiva o censura furono largamente praticati fino a scoraggiare, o ridurre a una sorta di semilibertà vigilata, la maggior parte delle iniziative di stampa. Anche la normativa prodotta in materia fu tale da richiedere un suo rifacimento completo, che ancora non poteva essere stato attuato al momento in cui nascevano i nuovi organi legislativi. Ecco spiegato dunque il motivo per il quale l’articolo enuncia ripetuti rimandi alla legge ordinaria, che sarebbe toccato al Parlamento formare in seguito, per la tutela e garanzia dei diritti previsti.
Tali diritti sono comunque fondamentali in un regime di democrazia, e riguardano la libertà di esprimere, diffondere o propagandare le proprie opinioni; la garanzia che tale diritto riguardi tutti, nei limiti della decenza, del buon costume, e della salvaguardia della Patria (limite del “segreto di Stato”); la trasparenza dei finanziamenti ai mass-media, per garantire il pluralismo nell’informazione e rendere noto agli utenti ogni tipo di interesse che può essere celato dietro a una fonte di informazione.
Se i primi due sono simili e in parte ricalcano il significato di quanto espresso nei precedenti articoli, il terzo assume un significato particolare soprattutto da un punto di vista politico. In una società dove la tecnologia assume un significato progressivamente crescente e inversamente proporzionale alla qualità, alla significatività e alla quantità dei rapporti umani, l’importanza dei mezzi di comunicazione nella formazione delle idee e del consenso politico, che indirizzano al voto, è fondamentale. Per garantire ai cittadini la piena libertà è necessario che non si verifichino concentrazioni eccessive di proprietà nell’editoria e che vengano impediti i “trust” o i “cartelli”, cioè quelle situazioni di concentrazione di potere, in poche mani, tali da consentire a un numero limitato di soggetti di dominare l’informazione per indirizzarla a proprio vantaggio.
Tra tutti gli articoli della Prima Parte della Costituzione, questo è il solo che sembra necessitare di un urgente riformulazione, anche in virtù del fatto che la materia è continuamente soggetta a conflitti tra interessi contrapposti, miranti ad approfittare di ogni vuoto legislativo esistente; purtroppo né l’istituzione di un’autorità garante dell’editoria nel 1981, né le leggi sul settore radiotelevisivo sono riuscite a colmare questi vuoti, se non in modo parziale.
Articolo 22
“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.”
COMMENTO
Tra i misfatti più odiosi commessi dal regime fascista, le “leggi razziali” rimangono un marchio a fuoco d’ignominia di fronte al quale qualsiasi nostalgico è costretto a tacere, poi tacere, quindi tacere ancora.
Con tali norme si privavano i cittadini di religione ebraica della cittadinanza, limitandoli pesantemente nella capacità d’agire e privandoli di alcuni diritti essenziali e sacrosanti.
Ma il regime fascista commise abusi simili anche verso gli oppositori politici scappati all’estero e bollati come “fuorusciti”: anche ad essi fu tolta la cittadinanza, mentre attraverso dei sicari si dava loro la caccia (l’assassinio dei fratelli Rosselli è un episodio tra i più noti, ma non è affatto il solo).
Un’altra follia del fascismo fu quella di procedere all’italianizzazione forzata dei nomi di cittadini appartenenti a minoranze linguistiche o aventi origini straniere, anche lontane; oltre ai nomi delle persone, fu riservata la medesima sorte alla toponomastica delle zone di confine, aggiungendo alla violenza morale anche lo spregio alla Storia e alla Cultura. Il motivo scatenante era stato lo spirito di degenerazione, in senso megalomane, che aveva colpito i gerarchi durante la “autarchìa”, cioè durante quella fase storica in cui l’Italia Fascista decise di fronteggiare la difficile congiuntura economica internazionale, seguita al crollo delle borse del 1929, cercando l’autosufficienza alimentare e produttiva.
Questo articolo, come molti altri e come già abbiamo detto, nasce come reazione agli abominevoli soprusi giuridici e civili che caratterizzarono l’epoca fascista. Sancendo il principio che nemmeno i cittadini nemici dello Stato possono venire privati del nome e della capacità giuridica in ragione delle proprie idee e dei propri comportamenti politici, la Costituzione prende definitivamente le distanze da ogni deriva totalitaria del passato e genera gli anticorpi per evitare possibili ricadute in senso dittatoriale, fossero anche generate da ideologie di colore politico diverso.
Articolo 23
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”
COMMENTO
Viene sancita la libertà dei cittadini anche da un punto di vista psicologico. Solo il Parlamento, organo legislativo, e solo in ragione del fine ultimo della vita associata, il Bene Comune, può imporre attraverso apposite leggi delle prestazioni personali o patrimoniali in maniera coattiva.
Le prestazioni personali forzate più comuni sono l’obbligo alla testimonianza nei processi, l’obbligo del medico di prestare la sua professionalità in caso di emergenza, l’obblico dell’avvocato a fornire una determinata attività di gratuito patrocinio, l’obbligo alla difesa della Patria (e finché c’era la leva obbligatoria per i cittadini maschi, l’obbligo al servizio militare), l’obbligo di fare il giudice popolare, se chiamati.
Le prestazioni patrimoniali consistono nell’obbligo a contribuire finanziariamente al sostentamento della spesa pubblica attraverso il pagamento dei tributi, sotto forma di imposte e tasse.
Il Governo non può imporre alcun comportamento proprio in virtù della riserva di legge sancita da questo articolo, che demanda al Parlamento ogni decisione.
NOTA
L’obbligatorietà al pagamento del tributo trova nella filosofia politica di matrice cristiana sia la sua origine che il suo limite.
Nel Vangelo di Marco (12, 13-17) Gesù dichiara il principio di dare a Cesare (lo Stato) quel che è di Cesare: è cioè giusto e doveroso pagare le tasse; ma dice anche di dare a Dio quel che è di Dio (cioè di praticare amore e giustizia): se il tributo è troppo alto e impedisce di vivere virtuosamente per mezzo del proprio semplice lavoro, allora è ingiusto. L’adesione a ciò che è Dio, cioè Amore e Giustizia, prevale su Cesare, cioè sullo Stato. Lo Stato perciò non può mai diventare così invasivo da impedire il naturale sviluppo delle persone, giacché lo Stato è per l’uomo e non l’uomo per lo Stato.
Articolo 24
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
COMMENTO
Viene riconosciuto uno dei cardini della vita democratica, cioè il diritto di chiunque (“tutti”) alla tutela legale per la difesa dei propri interessi e per far valere i propri diritti.
Assicurando anche ai non abbienti tale diritto, con l’istituzione per legge del “gratuito patrocinio”, si vuole impedire che l’impossibilità di far valere le proprie ragioni possa spingere ad atti di giustizia arbitraria e privata; inoltre si porta ad attuazione quel principio di eguaglianza dichiarato nell’art.3, dove la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l’attuazione.
L’ultimo comma prevede anche la riparazione del danno subito dal cittadino punito ingiustamente. La legge ha successivamente individuato le modalità di revisione processuale e le modalità di liquidazione delle somme in denaro da corrispondere alla parte offesa, benché l’entità di tali somme risulti spesso inadeguata a compensare i danni patiti da chi subisce un’ingiustizia.
ANALISI DEL TESTO
1) “Agire in giudizio” – Sottoporre al giudice competente una controversia sulla quale emettere una sentenza (o un’ordinanza, o un decreto, a seconda del caso), per regolarne la soluzione.
2) “Grado del procedimento” – In Italia il processo ha tre gradi di giudizio: il processo di Primo Grado, l’Appello, il ricorso in Cassazione. Solo alla fine dell’intero iter processuale l’imputato può essere dichiarato colpevole, anche perché non sono infrequenti i casi di sentenze finali che ribaltano completamente i provvedimenti e i giudizi scaturiti dai gradi precedenti del processo.
Articolo 25
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”
COMMENTO
Il regime fascista aveva consolidato la prassi di perseguitare gli oppositori politici anche attraverso la creazione di Tribunali Speciali, finalizzati alla condanna piuttosto che a un sereno e imparziale giudizio dell’imputato.
La Costituzione della repubblica determina invece il principio secondo il quale ogni controversia deve venire assegnata ad un giudice preciso, in base a criteri oggettivi e predeterminati.
Oggi è in vigore un sistema di tabelle che determina l’assegnazione di ogni caso giudiziario in relazione alla materia del contendere, al territorio dove si è svolto il fatto e al valore della causa; tali criteri sono già determinati e l’assegnazione avviente in maniera automatica, con eccezioni rare riguardanti casi di incompatibilità del giudice o di un suo conflitto di interessi che lo porti alla scelta di astenersi.
Il secondo comma è ispirato dal principio millenario NULLUM CRIMEN SINE LEGE, che impedisce di condannare qualcuno se non in forza di una legge esistente al momento del presunto crimine. Pertanto è esclusa anche la possibilità della condanna retroattiva, poiché nessun atto considerato lecito al momento del suo compimento può divenire causa di una condanna in conseguenza di una legge entrata in vigore successivamente.
Il terzo comma ribadisce quanto visto anche negli articoli precedenti, cioè che ogni misura preventiva che possa limitare la libertà di un cittadino deve essere decisa nel rispetto della legge vigente; è un’ulteriore reazione alla prassi fascista di emanare arbitrariamente decreti contenenti misure di sicurezza restrittive, ponendo la funzione legislativa in netto subordine rispetto a quella esecutiva.
Per un corretto sviluppo della vita democratica e per il corretto funzionamento di un Paese, i tre poteri (giudiziario, legislativo ed esecutivo) devono invece rimanere bilanciati tra loro e devono salvaguardare le rispettive competenze.
ANALISI DEL TESTO
1) “Misure di sicurezza” – Sono provvedimenti emanati dal giudice, sono individuali e si applicano a persone che hanno commesso un reato e vengono considerate pericolose. Tra gli esempi più conosciuti: detenzione in ospedale psichiatrico, libertà vigilata, espulsione per lo straniero, obbligo di firma.
Articolo 26
“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”
COMMENTO
Trattando l’art.10 abbiamo già analizzato il contenuto dei principi costituzionali relativi all’estradizione. L’art.26 aggiunge solamente la specifica dell’unica fonte legale che consente l’estradizione, cioè la convenzione o trattato internazionale. L’estradizione è vietata per reati di natura politica, come sopra si è detto, e nei confronti di quei Paesi che applicherebbero nei confronti dell’imputato la pena di morte.
L’unica nota di rilievo è il principio pattizio che regola l’estradizione: essendo consentita solo in presenza di un trattato bilaterale essa prevede la regola della necessaria reciprocità tra Paesi sovrani.
Articolo 27
“La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.”
COMMENTO
Altro articolo che risente dei nervi scoperti toccati dal totalitarismo fascista e dagli orrori della guerra appena conclusa. Il modo disumano con cui furono trattati i detenuti, le ingiustizie perpetrate nei confronti di molti, gli abusi dei tribunali, fecero nascere un profondo senti
mento di umanità per reazione a queste abiezioni.
Viene stabilito il principio secondo il quale ciascuno risponde penalmente dei soli atti propri, che mai possono diventare motivo di condanna per altri soggetti. Le rappresaglie orrende del periodo in cui i nazisti tedeschi occuparono l’Italia erano ancora vive nel ricordo: lo sterminio di 335 persone alle Fosse Ardeatine solo per vendetta nei confronti di un vigliacco attentato di matrice partigiana, costato la vita a 33 soldati tedeschi e gravi lesioni ad altri 2, è un episodio noto a tutti. Episodi simili avvennero in tutto il nord Italia (Marzabotto è solo il più noto) sempre con il principio, assurdo, “10 italiani per ogni tedesco”.
Con il principio della responsabilità penale personale si distingue nettamente la sfera dei reati penali dalla sfera degli illeciti civili: i primi non possono ricadere su altre persone, e comunque l’imputato deve essere capace di intendere e di volere e nel pieno delle sue prerogative processuali; i secondi invece possono generare conseguenze che possono benissimo ricadere sugli eredi di chi commette l’illecito, o su chi ne aveva la responsabilità (tutela, potestà, ecc.)
Il secondo comma prevede il principio, già visto in precedenza, della presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva. Sebbene nel nostro Paese si respiri ancora un’aria piuttosto forcaiola, tendente al linciaggio mediatico e alla condanna basata su indizi sommari, il difficile passaggio politico-sociale-istituzionale chiamato “Tangentopoli” ha contribuito a far maturare le coscienze. Oggi un avviso di garanzia non è più considerato un marchio infamante, sufficiente per se stesso a decretare la morte sociale o politica di un cittadino; questo grazie al fatto che molti degli allora “avvisati” risultarono totalmente estranei ai fatti per i quali furono indagati, nonostante al momento dell’avviso fossero stati considerati come banditi. Qualcuno, poi risultato innocente, purtroppo si suicidò a causa del clima da “Place de la Révolution” che si era creato; questo ha fatto sì che almeno la parte più istruita della popolazione abbia imparato a non farsi trascinare nel gorgo dei forcaioli quando si presentano determinate condizioni.
ANALISI DEL TESTO
1) “Pena” – Ci sono le pene principali, che sono: ergastolo, reclusione, arresto, multa o ammenda; ci sono le pene accessorie, derivate dalle prime, come l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione legale, la decadenza dalla potestà di genitore, e simili.
Il terzo comma è molto importante, poiché enuncia uno dei principali indici del grado di civiltà di un Paese: non si deve mai sottoporre un condannato a violenze, torture, vessazioni, percosse o pene corporali in genere; nemmeno possono essere inflitte pene umilianti e irrispettose della dignità umana.
Le pene detentive, o comunque ogni tipo di pena inflitta, deve rispondere al principio della rieducazione del soggetto, nella speranza di poterlo recuperare come cittadino qualora sia previsto un futuro reinserimento nella società, oppure almeno come uomo qualora si tratti di qualcuno condannato all’ergastolo.
L’ultimo comma infine dichiara l’inammissibilità della pena di morte, fatte salve eventuali “leggi militari di guerra”. Il Parlamento ha successivamente eliminato la pena di morte anche dai codici militari, con legge ordinaria 589 del 1994. L’Italia si è fatta promotrice anche presso l’ONU di una importante iniziativa per la moratoria delle esecuzioni capitali in tutto il mondo e continua ad essere un Paese all’avanguardia nella materia delle sanzioni penali, come le spetta storicamente di diritto fin dalla pubblicazione della pietra miliare di tutta la letteratura sull’argomento, il famoso “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria.
Articolo 28
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”
COMMENTO
L’ultimo degli articoli dedicati ai diritti e ai doveri dei cittadini prende in considerazione la responsabilità derivante dallo svolgimento di una mansione lavorativa per conto o alle dipendenze dell’apparato Statale. Il fatto che l’ordinamento preveda questa responsabilità costituisce una garanzia per i cittadini, in modo da tutelarli contro ogni eventuale abuso o errore che cagionasse loro un danno o il patimento della violazione di un diritto.
La responsabilità in capo a funzionari e dipendenti è a 360°, interessando sia l’ambito penale che l’ambito civile, oltre ovviamente a quello disciplinare amministrativo. Essi sono chiamati a rispondere “direttamente”, superando quelle norme e consuetudini del passato che sottoponevano ad autorizzazione da parte del Governo l’eventuale chiamata in giudizio penale di taluni funzionari.
Con questa norma, invece, lo Stato non può impedire che i suoi funzionari o dipendenti rispondano in giudizio di eventuali controversie causate dal loro operato; addirittura lo Stato e gli enti pubblici sono solidalmente responsabili per le cause civili, poiché la liquidazione di un danno accertato potrebbe richiedere una capacità patrimoniale superiore alle risorse personali del singolo funzionario, mentre le disponibilità statali sono una garanzia certa per il soddisfacimento di ogni causa civile.
Non può invece configurarsi la correità, poiché la responsabilità penale è sempre e solo personale (art.27); inoltre, da sempre, vige il principio giuridico “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST”, come è nella logica delle cose.
ANALISI DEL TESTO
1) “Stato ed enti pubblici” – Si intende tutto l’apparato di uffici, strutture e organismi che svolgono l’attività amministrativa dello Stato, sia a livello centrale che periferico, oltre al complesso di uffici, strutture e organismi che si occupano di articolare l’attività di Regioni, Province e Comuni.
Articolo 29
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.”
COMMENTO
La stesura del primo comma rappresenta un capolavoro di filosofia del diritto. Solo grazie alla sua concisa perfezione le spinte violente, miranti a dissolvere la famiglia, sono state contenute senza danni.
Ogni parola è ottimamente inserita in un contesto armoniosamente perfetto. Vediamo come:
1) “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia”: significa che tali diritti non possono essere stabiliti per legge, né attribuiti dalla Stato. Essi esistono prima della costituzione di una comunità o di qualsiasi ordinamento giuridico, poiché sono connaturati all’essenza umana. Vale perciò lo stesso discorso fatto per i diritti inviolabili della persona, poiché se l’individuo è l’atomo della società, la famiglia è il nucleo formato da due atomi compatibili che la rende materia vivente e generante. Lo Stato nasce e vive solo grazie alla preesistenza della persona e della famiglia; deve essere perciò al servizio della persona e della famiglia.
2) “…famiglia come società naturale…”: lo svolgimento della vita dell’essere umano prevede il compimento di fasi biologiche e psicologiche previste dalla sua natura, come: la nascita da una madre fecondata dal seme di un padre; lo svezzamento e l’educazione, che in condizioni normali sono garantiti dai genitori; lo sviluppo della personalità che permette l’accumulazione di un patrimonio di esperienze, conoscenze e proprietà; la riproduzione della specie attraverso l’unione tra maschio e femmina, finalizzata alla trasmissione del patrimonio (dalla radice latina “pater”= padre)attraverso il matrimonio (dal latino “mater”= madre); l’invecchiamento con il sostegno solidale dei figli, e la morte con la dignità delle esequie, che rappresentano la misura del grado di civiltà raggiunto.
La famiglia è definita come una società, cioè un connubio tra soggetti diversi connotato da unità di intenti e di scopi.
La società-famiglia è detta naturale, cioè frutto dello sviluppo della vita umana nell’accezione del termine “natura”, derivato dal latino “nascor”, cioè nascere: natura significa perciò “in nascita, in fase di compimento verso il suo fine”
3) “…fondata sul matrimonio.”: La famiglia della quale si riconoscono i diritti, inviolabili, è fondata sul matrimonio. Come sopra si è detto, tale termine implica la presenza di una potenziale madre, per dare luogo alla maternità; lo scopo è quello di trasferire, con la paternità, la vita, la sapienza, la ricchezza, lo spirito.
Il matrimonio non è un contratto, come talvolta si crede, ma è un’istituzione umana presociale. I suoi aspetti possono essere regolati da norme di contenuto contrattuale, ma non è un contratto per il fatto che l’unione di un uomo e una donna in una famiglia non è frutto del semplice raggiungimento di un accordo consensuale: esso è un “coniugio”, cioè la congiunzione spirituale e carnale di due individui che danno origine a un’entità singola.
Il temine coppia non è appropriato per gli esseri umani, essendolo per i piccioni, per i conigli o per i maiali (ogni animale è stato da noi scelto con cura, per rendere il senso…); per gli esseri umani, che sono molto più che semplici bestie, si parla di “coniugio” (in latino) o, appunto, di matrimonio.
I diritti della famiglia, essendo preesistenti allo Stato, possono essere riconosciuti anche alle “famiglie di fatto”, cioè quelle famiglie dove il matrimonio è esistente ma non formalizzato da un punto di vista burocratico (per deliberata scelta oppure per impedimenti temporanei o permanenti); queste famiglie possono essere riconosciute solo grazie all’esistenza della prole, frutto dell’unione “more uxorio” tra uomo/maschio e donna/femmina, giacché la sola convivenza non basta a riconoscere l’esistenza di un matrimonio in assenza di un atto formale e solenne che ne certifichi il carattere perdurante e stabile.
Viceversa, proprio per il fatto che non si tratta di diritti positivi, cioè posti dalla legge, né di diritti attribuibili dallo Stato, è del tutto inappropriato richiedere il riconoscimento di diritti di natura analoga o simile a quelli dell’istituto matrimoniale per quelle unioni, convivenze o società di persone aventi caratteristiche diverse da quelle specifiche e caratteristiche dei coniugi.
Le relazioni omosessuali non possono pertanto rilevare ai fini dello Stato, poiché questo tiene in considerazione la famiglia solo per il fatto che essa svolge una funzione irrinunciabile quale quella della perpetuazione della società stessa.
Lo Stato non riconosce diritti inerenti la sfera sentimentale, romantica, affettiva o delle preferenze sessuali, né di qualsiasi altro tipo di preferenza nei comportamenti umani; lo Stato riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, per i motivi sopra spiegati, e non ha interesse ad estendere tali tutele senza che ne sussista il motivo.
Il secondo comma sancisce l’eguaglianza tra i coniugi, ponendo fine all’istituto del capofamiglia che aveva senso fino a quando il maschio era l’unico a poter fornire il sostentamento necessario, ed evidenzia la necessità di garantire al massimo l’unità familiare, riconoscendo in questa un elemento imprescindibile per lo sviluppo sano della vita civile ordinata e per la coesione sociale.
Bisogna dire, a onor del vero, che le leggi dello Stato hanno tradito questo spirito a partire dal 1968 in poi; anziché favorire in ogni modo la maternità e la natalità, con assegni familiari cospicui e agevolazioni economiche nell’ambito del welfare per le giovani leve, lo Stato ha cercato di privilegiare sempre più la spesa pensionistica e la tutela delle classi anziane, che dovrebbero invece ricevere sostentamento attraverso laute agevolazioni condizionate alle generazioni successive. Il prevalere di spinte ideologiche miranti alla destabilizzazione della società tradizionale attraverso l’indebolimento della famiglia, luogo di perpetuazione dei suoi valori, ha invece finito per portare il Paese a uno spaventoso degrado morale e sull’orlo del baratro economico a causa dei devastanti costi previdenziali, tutti sostenuti dalle nuove generazioni, sempre minori di numero e poste su un piano di crescente conflittualità con le generazioni precedenti.
Il salvataggio della società italiana deve passare necessariamente attraverso il rilancio dell’unità familiare e della natalità, convertendo verso questo obiettivo risorse ingenti nella quantità maggiore possibile.
ANALISI DEL TESTO
1) “Matrimonio” – Atto giuridico solenne, da celebrare in presenza di testimoni e secondo precise norme per la sua validità, mediante il quale un uomo/maschio e una donna/femmina decidono consensualmente e liberamente di mettere in comune le reciproche esistenze con lo scopo, almeno potenziale, di generare una famiglia, della quale essi sono il nucleo.
Sopra si è spiegato in cosa consista e quale significato abbia il termine; qui spieghiamo che esistono due tipi di matrimonio riconosciuti dall’ordinamento italiano: il matrimonio civile, celebrato presso la sede municipale o in presenza di un incaricato del Municipio, ha nella dissolubilità mediante il divorzio la sua unica peculiarità che lo differenzia dal matrimonio concordatario; il matrimonio concordatario, che si celebra in Chiesa nell’ambito di una cerimonia religiosa, è il rito previsto dalla religione cristiana cattolica ed è indissolubile nella sua dimensione sacramentale, fatti salvi rari casi speciali previsti dal diritto canonico e di competenza del tribunale ecclesiastico. Gli effetti civili che anche questo produce, in virtù delle norme concordatarie, sono invece gli stessi del matrimonio civile e, per questo, possono cessare in seguito a una sentenza di divorzio.
Articolo 30
“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”
COMMENTO
Non è nostro interesse analizzare questo articolo con l’approccio tipico del Diritto Privato; per lo sviluppo di temi come la potestà dei genitori, il riconoscimento di paternità, la regolamentazione dei rapporti tra familiari e tutti gli aspetti connessi rimandiamo il lettore alla prima delle sei parti che compongono il Codice Civile.
A noi interessano gli aspetti politici e sociali.
La Repubblica sa che dall’educazione delle nuove leve dipende il suo stesso futuro; avendo riconosciuto nella famiglia fondata sul matrimonio il suo nucleo privilegiato, ecco che viene riconosciuto ai genitori il ruolo di primi educatori. Essi hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di istruire, mantenere ed educare la prole, garantendole tutti i mezzi per poter essere inserita nel contesto sociale in condizioni adeguate. Lo Stato si riserva di intervenire, subentrando, solo se i genitori si trovano in condizioni di oggettiva incapacità ad adempiere anche a uno solo dei doveri previsti; si riserva invece di obbligare per legge il genitore che, pur essendo in grado di compiere il suo dovere, si rifiutasse di farlo.
Secondo il principio di tutela verso i soggetti più deboli, ampiamente sviluppato in Costituzione già prima, vengono garantite le dovute tutele anche a quei bambini nati da relazioni non matrimoniali, cioè i cosiddetti “figli naturali”, i quali hanno il diritto di non subire conseguenze di alcun tipo, tra quelle evitabili, derivanti dalla loro condizione.
Il diritto dei figli, tutti e indistintamente, consiste nel ricevere una istruzione ed una educazione che tengano conto della dignità personale, della realtà sociale in cui essi devono vivere, delle loro naturali inclinazioni, del loro specifico carattere e della garanzia che a loro siano offerte le medesime opportunità che vengono comunemente offerte ai coetanei.
Oggi più che mai, dato il disfacimento morale che il Paese sta attraversando, questo articolo dimostra la sua valenza; scritto in un’epoca nella quale non esisteva il divorzio e il caso della nascita di figli fuori dal matrimonio rappresentava un aspetto tutto sommato molto marginale, esso denota una lungimiranza degna di un’Assemblea Costituente che, a più riprese, ha dato prova di come un corretto uso della ragione, abbinato a una profonda conoscenza dei fondamenti del diritto, e spogliato dai pregiudizi ideologici, può dare origine a norme la cui giustizia si riverbera attraverso il tempo in maniera immutabile.
Articolo 31
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”
COMMENTO
Alla luce dei fatti e nella loro realtà, possiamo affermare che questo è l’articolo maggiormente disatteso di tutta la Costituzione. Ottimo per la sua impostazione; sacrosanto per gli obiettivi che si prefigge, secondo il principio per il quale la legge non ha solo la funzione di regolare la società, ma anche di indirizzarla; giusto, perché prevede la piena tutela della donna nella scelta di compiersi attraverso la maternità, promettendole ogni tipo di sostegno materiale; coerente, perché ribadisce e sviluppa il favore particolare e privilegiato che lo Stato riconosce alla famiglia…
Invece le cose sono andate in un senso drammaticamente opposto. Dopo 60 anni è triste constatare come avere un figlio sia un pesante sacrificio economico, al punto che mantenere una famiglia numerosa è agevole solo per i ricchi; il concetto stesso di famiglia numerosa è cambiato, giacché la normale condizione storica di avere 3-4 figli oggi è considerata un fatto addirittura straordinario. Tutti conoscono o hanno sentito testimonianze di famiglie costrette a chiedere aiuto ai parenti quando il numero dei figli supera le due unità.
Uno Stato sano, giusto, dovrebbe mettere la donna nella condizione di essere totalmente libera nella scelta tra lavoro e maternità, senza che esistano differenze sul piano economico tra una o l’altra scelta: mettere al mondo figli è un servizio alla società, perché ne garantisce la rigenerazione, e la società deve assolutamente riconoscere questo servizio, accollandosi il peso economico almeno del numero di figli che garantiscono il pareggio demografico. Questo è un fattore di civiltà, in totale antitesi con le superpensioni pagate a determinate categorie di persone che sortiscono l’effetto di impoverire lo Stato e di distribuire la ricchezza in maniera iniqua, con gravi conseguenze dapprima sulla piramide demografica e poi, inevitabilmente, sulle potenzialità economiche del Paese.
Anche il secondo comma prevede un intervento pubblico in favore di maternità, infanzia e gioventù. Praticamente viene dato il medesimo indirizzo di politica sociale che si può riscontrare nei Paesi Scandinavi o nel Regno Unito di Gran Bretagna, con la differenza che in Italia l’attuazione di tali propositi è stata marginale e si può circoscrivere all’istituzione delle scuole materne e di alcuni consultori di assistenza sociale.
Il peso del fisco sarebbe percepito assai meno, come infatti avviene nei Paesi citati, qualora vigesse un sistema di Welfare capace di rispondere ai problemi familiari nel modo indicato dall’articolo 31.
ANALISI DEL TESTO
1) “Misure economiche e altre provvidenze” – Assegni familiari, agevolazioni fiscali, borse di studio, premi di natalità, criteri di accesso privilegiato al pubblico impiego, eccetera.
2) “Istituti necessari” – Tutte quelle “agenzie sociali” aventi come scopo la formazione, lo sviluppo o la correzione della personalità di un giovane: asili, consultori, centri ricreativi, eccetera.
Articolo 32
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
COMMENTO
Nel commentare questo articolo verrebbe spontaneo, quasi naturalmente, l’allargamento del discorso al sistema sanitario nazionale e ai tanti motivi di discussione che la Sanità Pubblica offre. Ma non sarebbe pertinente con il taglio dato al commento della Prima Parte della Costituzione che stiamo facendo, volutamente incentrato sui principi che la informano e seguendo un approccio prettamente socio-politico, piuttosto che giuridico o tecnico, con un linguaggio possibilmente divulgativo rivolto a un pubblico di profani.
Il testo dice che la salute che si intende tutelare è innanzitutto un fondamentale diritto dell’individuo e un interesse della collettività; perciò nella tutela sono compresi anche la salvaguardia dell’ambiente, la salubrità dei luoghi di lavoro, il controllo sui cibi, la nettezza urbana, e così via. Il cittadino ha diritto a vivere in condizioni che lo garantiscano affinché possa esprimere la sua personalità e contribuire alla vita della Repubblica, senza essere penalizzato dalla mancanza di misure atte a limitare la diffusione di malattie o l’inquinamento.
Nell’ottica di garantire la salute di tutti sono previste dalla legge anche le cure gratuite per coloro che non possono permettersele, perché poveri oppure perché queste sono in alcuni casi troppo costose. Il concetto di “indigenti” ha, peraltro, un significato molto più vasto della semplice difficoltà economica e comprende tutti i cittadini che si trovino in condizioni di non poter far fronte alle cure per cause non dipendenti dalla loro volontà.
Il secondo comma apre la riflessione su due argomenti:
1) le esigenze della salute pubblica impongono al cittadino di accettare determinati trattamenti sanitari, rigorosamente previsti per legge, come i vaccini per determinate malattie e le pratiche di ordinaria o straordinaria profilassi.
2) la dignità della persona va salvaguardata a ogni costo, perciò nessun trattamento sanitario può essere imposto a un cittadino contro la sua volontà dove non esista il fine superiore del bene comune. L’accanimento terapeutico è una violazione della dignità umana, ma anche l’imposizione di cure a un soggetto che le rifiuta deve trovare un limite. Il problema è proprio nell’individuazione di questo limite, che purtroppo è labile: basti pensare al famosissimo “caso Welby” per rendersi conto di come sia difficile trovare un criterio valido, giacché sono in gioco elementi che vanno oltre la semplice oggettività.
L’opinione che esprimiamo su questa materia delicata è la seguente: la morte è un fatto naturale, come tale va accettata serenamente; qualora un paziente non abbia alcuna possibilità di migliorare e sia accertata la sua piena capacità di intendere e di volere, è giusto curarlo finché lo desidera, come è giusto smettere di curarlo qualora chieda di essere lasciato vivere finché la natura glielo consente. Ci rendiamo conto che il problema non è completamente risolto, a causa della labilità del concetto “piena capacità di intendere e di volere” applicato a un soggetto provato da una lunga sofferenza; pur tuttavia ci sembra una soluzione più umana del fondamentalismo di chi vuole imporre anche la vita vegetativa e più pietosa di chi vuole disporre liberamente della vita e della morte, senza riflettere adeguatamente su cosa significhi “vita dignitosa” o “senso della vita”, locuzioni che possono trovare applicazione anche per un malato terminale attaccato a una macchina, fin tanto che gli sia concesso di provare, o di suscitare negli altri, dei sentimenti d’amore.
Articolo 33
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”
COMMENTO
La ragione di fondo che ispira questo articolo è data dalla consapevolezza della necessità di promuovere il più possibile la cultura attraverso l’istruzione: solo un popolo istruito potrà disporre della propria sovranità e preservare la propria libertà, mentre un volgo ignorante sarà sempre alla mercè delle spinte demagogiche e populiste effettuate da chi ha interesse ad accentrare il potere in poche mani dietro una finta parvenza di partecipazione popolare.
Questo è il principio, si lascia al lettore la riflessione sullo stato delle cose in Italia dopo 60 anni; ora ci limitiamo ad analizzare il contenuto del dettato costituzionale.
Il primo comma enuncia il principio della libertà d’insegnamento, in quanto la pluralità delle fonti a cui ogni cittadino può attingere è garanzia di libertà nella formazione della coscienza individuale. Sarebbe assai più difficile formarsi una struttura di pensiero autonoma e libera in presenza di un insegnamento univoco, frutto di un’ideologia unica e imperante, così come sarebbe difficile sviluppare determinate propensioni artistiche o scientifiche in presenza di una ridotta gamma di modelli o esempi da seguire.
Il secondo comma dichiara l’obiettivo della Repubblica di stabilire un livello standardizzato dell’istruzione, con norme generali a cui ci si deve attenere, e sancisce inoltre l’impegno dello Stato a garantire a tutti l’istruzione necessaria per ogni ordine e grado attraverso l’istituzione di apposite scuole.
Il terzo comma dichiara il diritto di enti e privati di istituire a loro volta scuole o istituti di educazione che, rispettando le norme generali, non incidano sul bilancio dello Stato e siano perciò in grado di autofinanziarsi.
Il quarto comma apre alla regolamentazione per legge delle scuole non statali che chiedono la parità, stabilendo che deve essere garantito agli studenti di queste scuole il diritto allo studio e all’istruzione in maniera equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, che quindi fanno da termine di paragone e punto di riferimento. Per ottenere la parità scolastica un istituto privato deve essere in possesso dei requisiti generali previsti per legge, deve essere aperto a tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, senza discriminazioni, e deve rispettare nell’insegnamento i principi di libertà stabiliti dalla Costituzione; in cambio viene lasciata piena libertà di indirizzo pedagogico e didattico, di orientamento culturale e persino di ispirazione religiosa.
Il quinto comma prevede che i passaggi fondamentali della carriera scolastica, fino all’immissione nel mondo professionale, siano scanditi da esami di Stato. Lo scopo è quello di trovare un termine fisso per l’uniformità dell’insegnamento, valido ufficialmente per tutti e in grado di valutare con un unico criterio il livello delle competenze acquisite da ciascuno studente. Ciò starebbe a indicare che la scuola italiana doveva ispirarsi alla meritocrazia, ma anche qui lasciamo al lettore il giudizio su come siano poi andate le cose nei primi 60 anni.
L’ultimo comma sancisce il diritto di università ed accademie di darsi ordinamenti propri, entro l’autonomia concessa dalla legge, in virtù del livello elevato degli obiettivi per cui esse sorgono. Si tratta di “Istituzioni di alta cultura” dotate anche di personalità giuridica propria e conseguentemente di autonomia finanziaria, contabile, organizzativa, didattica, scientifica e statutaria; esse pertanto sono inserite nel sistema scolastico in posizione diversa rispetto alle scuole dell’obbligo o alle scuole medie superiori, proprio per tutelare la loro specificità e l’importanza dei loro compiti in ambito scientifico e nel campo della ricerca.
Articolo 34
“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
COMMENTO
Dopo la famiglia, la scuola è il principale agente sociale per la formazione della personalità dei cittadini dello Stato. Per questo motivo la scuola è aperta a tutti, senza discriminazioni di sorta nemmeno nei confronti degli stranieri: attraverso la scuola si trasmettono nella popolazione quei livelli minimi di cultura e di senso civico necessari a garantire una convivenza virtuosa e l’adempimento dei compiti sociali richiesti.
L’istruzione inferiore, cioè quella impartita dalla scuola dell’obbligo, non è solo un diritto del cittadino ma è anche un dovere al quale non ci si deve sottrarre, ed il suo adempimento da parte degli alunni minorenni è affidato alla potestà e alla diretta responsabilità dei genitori; essa è gratuita, per evitare che ostacoli di natura economica impediscano a qualche bambino proveniente da famiglie disagiate di non raggiungere lo standard educativo e culturale minimo richiesto dalla Repubblica ai suoi cittadini.
Al termine del ciclo di istruzione inferiore è previsto un esame di Stato, per certificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati per gli studenti; il superamento di tale esame consente, a chi lo desidera, l’accesso ai livelli superiori dell’istruzione. Per garantire che tale opportunità non sia preclusa per ragioni economiche, lo Stato prevede di fornire agli studenti capaci e meritevoli quegli aiuti materiali necessari che consentano di proseguire la carriera scolastica fino a dove l’impegno e l’ingegno lo consentano; viene pertanto ribadito il principio fondamentale dell’art.3 sulla rimozione delle barriere sociali ed economiche che limitino lo sviluppo compiuto della personalità di ciascuno.
L’ultimo comma indica nel concorso lo strumento per decidere le modalità di assegnazione degli aiuti; ciò implica la formazione di graduatorie ispirate dal principio dell’eguaglianza tra tutti i cittadini e quindi formate su parametri oggettivi (reddito familiare, numero dei componenti del nucleo familiare, risultati dello studente, distanza della sua abitazione dalla scuola, ecc.), in modo da selezionare tra tutti gli studenti quelli che effettivamente si trovano in condizioni di difficoltà e sono pertanto meritevoli di aiuto o sostentamento.
Articolo 35
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.”
COMMENTO
Nella lettura dei principi della Costituzione va sempre tenuto presente il contesto storico in cui furono enunciati, soprattutto con riferimento all’appartenenza ideologica delle tre principali correnti culturali a cui appartenevano i membri che formarono l’Assemblea Costituente: cattolica, comunista e liberale. Cioè, da un punto di vista della dottrina politica, i tre vertici di un triangolo equilatero…
Gli articoli riguardanti i “Rapporti economici” risentono del clima culturale e del dibattito di quell’epoca storica, anche per il linguaggio e la terminologia adottati. In particolar modo questo articolo denota un’influenza notevole della componente comunista, che tende a non considerare il lavoro come avevamo visto nei primi articoli (qualsiasi “attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società”), bensì come l’opera dei prestatori di lavoro dipendente. Nei successivi articoli vedremo subentrare anche l’influenza cristiana, fondata sulle Encicliche Sociali dei Papi Leone XIII e Pio XI.
Dopo aver ribadito il principio della sacralità del lavoro, già enunciato infatti nel primo articolo della Costituzione, viene dichiarato l’obiettivo di creare una società che prende a cuore la formazione costante dei lavoratori attraverso la loro elevazione, che lascia intendere la volontà di investire sulla specializzazione e sulla costante formazione culturale del cittadino-lavoratore al fine di renderlo competitivo sul mercato del lavoro e adattabile al mutare delle condizioni della domanda dello stesso.
In reazione alle tendenze autarchiche del regime fascista venne dichiarata l’adesione allo spirito internazionalista e di apertura all’esterno, che in quegli anni si concretizzava soprattutto nella partecipazione alla O.I.L. (Organizzazione Internazionale dei Lavoratori, fondata nel 1919) e in seguito avrebbe fatto riferimento agli accordi delle Comunità Europee; tutto chiaramente nell’intento di riconoscere e rendere positivi quei diritti del lavoro che consistono essenzialmente nei principi di eguaglianza, di salari e stipendi adeguati, di tutela della maternità, nel diritto al riposo settimanale, alle ferie, allo sciopero e alla previdenza sociale.
La tutela dell’emigrazione e del lavoro italiano all’estero rafforzano il concetto dell’indirizzo internazionalista e all’apertura pacifica e costruttiva verso le altre nazioni, attribuendo così al lavoro quella funzione di promozione individuale e sociale che abbiamo già sottolineato e spiegato all’inizio del commento alla Costituzione
NOTA
Il riposo settimanale è da tutti considerato un diritto del lavoratore, ma non bisogna mai scordare la sua origine culturale di matrice biblica. Il riposo del settimo giorno fu istituito, secondo Genesi che è il primo libro della Bibbia, direttamente da Dio al termine della creazione; tutta la cultura giudaica ne è imperniata, al punto che il riposo del Sabato fu talmente disciplinato in maniera meticolosa da divenire una prassi formalistica che Gesù non esitò a violare, per ricordare il vero significato del riposo (“Il Sabato è fatto per l’uomo, non l’uomo per il Sabato”, intendendo ricordare la funzione spirituale del riposo contro quella puramente di precetto)
Il Cristianesimo introdusse poi il primo giorno della settimana come “Dies Dominici”, cioè giorno del Signore, da offrire come primizia per la preghiera e il raccoglimento interiore. Il primo e l’ultimo giorno divennero quindi giorni di riposo e, poiché la settimana è ciclica, divennero due giorni consecutivi di sosta; nella cultura cristiana che ha formato la civiltà occidentale ha prevalso poi l’importanza della Domenica, mentre il sabato è stato quasi sempre semi-lavorativo. Basti ricordare la poesia del Leopardi “Il sabato del Villaggio” che citava il segnale di fine lavoro che veniva dato verso le cinque del pomeriggio dalla campana del campanile: “…or la squilla dà segno della festa che viene…”
L’attenta lettura della Costituzione, come della letteratura, della storia, della filosofia, piuttosto che di ogni altra branca dello scibile umano, continua a rimandare a quella inoppugnabile evidenza data dall’esistenza di radici culturali Cristiane nella civiltà del cosiddetto Occidente. Una evidenza tale che rende addirittura incredibili i recenti dibattiti su questo argomento, e del tutto paradossale l’esistenza di persone impegnate nell’impossibile tentativo di negarle.
Ma, si sa, non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere…
Articolo 36
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
COMMENTO
Se l’articolo precedente si occupava della tutela del lavoro e, tra le righe, si poteva leggere lo spirito della componente comunista dell’Assemblea Costituente, questo invece si prende cura della persona del lavoratore ed emergono con forza le linee dettate da Papa Leone XIII nella enciclica “Rerum Novarum” del 1893, rafforzata 40 anni dopo da Pio XI con l’enciclica del 1933 intitolata, appunto, “Quadragesimo anno”.
Le linee della dottrina sociale cristiana si affermano soprattutto nel primo comma, dove si sancisce il principio secondo cui la retribuzione non deve essere determinata solo seguendo il principio liberale dalla libera contrattazione tra proprietari del capitale (imprenditori capitalisti) e proprietari del lavoro (dipendenti prestatori d’opera); essa deve certamente essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma deve comunque garantire al lavoratore un livello reddituale tale da poter condurre una vita libera e dignitosa e, qualora lo desiderasse, di costituire e mantenere una famiglia senza dover per questo sopportare dei sacrifici economici.
Ciò significa che ogni lavoratore dovrebbe guadagnare a sufficienza per mantenere una famiglia e che questo principio dovrebbe essere tenuto in considerazione nelle contrattazioni collettive tra rappresentanti delle imprese e rappresentanti dei lavoratori, quando si determinano i salari e gli stipendi e si stipulano i nuovi contratti di lavoro.
Abbiamo già ampiamente spiegato in precedenza come la Costituzione abbia voluto porre sul cittadino, non inteso come individuo ma come PERSONA, e sulla FAMIGLIA il baricentro per lo sviluppo della società; abbiamo inoltre visto come, fin dal primo articolo, il LAVORO sia considerato il cardine, etico prima ancora che materiale, per il libero sviluppo della personalità del cittadino.
Ecco perché in questi articoli viene posto pesantemente l’accento sulla tutela del lavoratore, considerato parte debole nel mercato del lavoro alla luce di come si erano sviluppati i rapporti di forza nei secoli successivi alla Rivoluzione Industriale e alla conseguente suddivisione in classi sociali della popolazione.
La Costituzione rifugge la tripartizione Marxista (Capitalisti “che vivono di rendita”/Borghesi/Proletari), fonte di conflitti inestinguibili e presupposto per una convivenza impossibile senza sfociare inevitabilmente nella “lotta di classe” e nella “rivoluzione violenta per sovvertire l’ordine costituito” e per creare un “Nuovo ordine mondiale”.
L’impronta data dalla dottrina sociale cristiana vede invece capitalisti, borghesi e proletari tutti uniti dal concetto di cittadinanza, impegnati insieme a concorrere al progresso civile e morale della Nazione. Viene rifiutata l’ottica liberale della libera contrattazione, dove inevitabilmente chi ha più mezzi (finanziari, d’informazione, d’istruzione, ecc.) finisce per soggiogare chi ne ha meno; viene rifiutata la logica comunista che prevede “esproprio proletario” e “socializzazione dei mezzi di produzione”, mentre viene invece favorito il libero sviluppo delle attitudini di ciascuno nell’ambito della più importante ottica del BENE COMUNE, al servizio del quale verrà riservato un ruolo importante anche alla PROPRIETA’ PRIVATA, come vedremo in seguito.
Proprio in quest’ottica vanno letti perciò gli ultimi due commi: nessun lavoratore può essere indotto a lavorare di più di quanto stabilito dalla legge, per evitare il suo sfruttamento anche occasionale o determinato da situazioni contingenti e transitorie; nessun lavoratore può rinunziare, nemmeno spontaneamente, alle ferie annuali retribuite, affinché non venga indotto a barattare il necessario riposo con ore di lavoro meglio pagate (questo perché alla lunga la libera scelta potrebbe diventare prassi consolidata, e il mancato riposo incidere sulla salute del lavoratore, che è un bene primario); nessun lavoratore può rinunziare al riposo settimanale, poiché la funzione ricreativa del riposo è considerata fondamentale nello sviluppo della persona e non può essere messa in gioco sul mercato del lavoro.
NOTA
Il concetto di “retribuzione sufficiente” non è facile da determinare; oggi, nell’epoca della globalizzazione dei mercati, i livelli retributivi sono condizionati dalla concorrenza dei salari offerti in Paesi con un diverso sviluppo economico e con un diverso parametro per stabilire che un tenore di vita è “dignitoso”. Lo stesso concetto di DIGNITA’ è diverso in Paesi come Cina e India, che non conoscono nemmeno il concetto di PERSONA per come lo abbiamo spiegato.
L’effetto causato dalla globalizzazione è stato il calo del potere d’acquisto degli stipendi e dei salari, come dimostra il fatto che le nuove generazioni non riescono a raggiungere i medesimi obiettivi raggiunti dai loro genitori, pur lavorando allo stesso modo: comprare una casa singola, e per di più riuscire a risparmiare, è oggi un risultato impossibile per la stragrande maggioranza dei cittadini, mentre nel primo periodo della Repubblica è stato un risultato accessibile quasi a tutti.
D’altra parte è impossibile alzare gli stipendi senza causare inflazione, o senza togliere competitività alle imprese a causa dell’elevato costo di produzione.
Però non è nemmeno giusto disattendere i principi della Costituzione.
Ergo…
La sola soluzione praticabile, benché sia considerato inaccettabile dai sostenitori del libero mercato e della mondializzazione spinta, è il ritorno prudente e coscienzioso a forme mirate di protezionismo. L’alternativa è un lento declino sociale, che aumenterà il divario tra pochi ricchi sempre più ricchi e una quantità sempre crescente di poveri e nuovi poveri.
D’altra parte, la mondializzazione conviene proprio ai ricchi capitalisti che riescono a eludere, in quel sistema, i vincoli locali e il rispetto dei diritti dei lavoratori, grazie alla facoltà di decentrare le unità produttive e di spostare le risorse finanziarie.
Una cultura federalista, localista e tradizionalista, intesa nel suo senso sano e rivolto comunque al futuro, sembra essere la sola risposta seria a questi problemi; non solo per l’Italia, ma per tutto l’Occidente.
Articolo 37
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”
COMMENTO
Questo articolo detta i principi per la tutela delle donne e dei minori, le categorie deboli del mercato del lavoro nei primi due secoli dell’industrializzazione (1730-1930). Si tratta dunque di un articolo che afferma principi dottrinali assoluti, rivolgendosi al passato prima ancora che al futuro, proprio per ribadire come assodati certi concetti.
Viene ribadito per due volte il principio del diritto alla parità di retribuzione in ragione della parità di lavoro prestato, cosa che fino ad allora non era affatto data per scontata nei confronti delle categorie deboli. Vengono auspicate speciali norme di tutela per i minori, e viene demandato alla legge il compito di stabilire l’età minima al di sotto della quale non è consentito lavorare; questo a salvaguardia dell’infanzia e contro le forme più odiose di sfruttamento minorile.
La legislazione successiva alla Costituzione ha infatti introdotto speciali tutele per impedire di sottoporre i lavoratori minorenni a lavori roppo pesanti o pericolosi.
Viene richiesto al legislatore di garantire una protezione speciale e adeguata per la madre e il bambino, in relazione al lavoro.
Tuttavia, da un punto di vista della dottrina politica, il principio fondamentale che si evince dalla lettura attenta di questo articolo è il ruolo che la Costituzione considera speciale e degno di privilegi per la donna: quello relativo alla sua particolare conformazione naturale e biologica, che la apre alla possibilità di diventare madre e di essere il perno dell’istituzione familiare, nucleo fondamentale della società.
Per questo la norma dice di tenere in considerazione primariamente, in ogni rapporto di lavoro, la ESSENZIALE FUNZIONE FAMILIARE della donna e di regolare qualsiasi rapporto di lavoro in relazione a questo principio necessario al raggiungimento degli obiettivi costituzionali dello Stato Italiano.
Il lavoro della donna è quindi da mettere in relazione e mai in concorrenza con il ruolo potenziale di mogli e di madre; questo dice la Costituzione, con buona pace dei movimenti “cosiddetti” femministi che vorrebbero privare la donna di quella peculiarità che la rendono un essere speciale e degno di ogni rispetto e tutela, per uniformarla e metterla alla stessa stregua dell’uomo sul mercato del lavoro e nelle relazioni sociali.
Per la Costituzione valeva ancora il motto “Prima le donne e i bambini”, che non è solo un grido di allarme in caso di disastro, ma è un principio di sopravvivenza desunto dalla realtà dei fatti che la Natura ha imposto all’umanità.
NOTA
Tale articolo della Costituzione troverà il suo compimento solo nel giorno in cui le donne potranno scegliere, senza difficoltà o rinunce, se dedicarsi al lavoro o alla famiglia, oppure alternativamente a tutti e due.
Esistono Stati in Europa (Paesi Scandinavi, Regno Unito, e da poco anche la Francia) che hanno adottato misure idonee a rendere effettiva tale condizione, privilegiando nella spesa per il Welfare (o “Stato Sociale”) gli stanziamenti in favore delle madri e dei loro bambini, piuttosto che quelli ingentissimi per le superpensioni di ex militari o ex dirigenti pubblici, che sono invece adottate in Italia.
Una società proiettata al futuro è una società ottimista, dove vivere è bello e dove anche le tasse si pagano senza troppe lamentele; i dati delle rilevazioni sociologiche indicano che il sentimento verso il Fisco è migliore proprio in quegli Stati dove il Welfare privilegia la famiglia e dove il sistema pensionistico è, in buona parte, lasciato in gestione al settore previdenziale assicurativo privato.
Articolo 38
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.”
COMMENTO
Siamo di fronte all’esempio di come uno Stato laico possa recepire ed applicare i dettami della religione Cristiana senza per questo sminuire la sua laicità, Nè diventare uno Stato confessionale.
Il primo comma detta le condizioni per l’ASSISTENZA SOCIALE, presupposto necessario per concretizzare il principio di FRATERNITA’ nei confronti dei cittadini che, a causa di condizioni svantaggiate, si trovano in stato di bisogno e non possono contribuire con il loro lavoro alla vita della Repubblica. Uno Stato che adotti itale principio ha il dovere di fornire quanto è necessario a queste persone affinché la loro esistenza sia il più possibile libera, bella e degna di essere vissuta.
Il secondo comma richiama invece la necessità di adottare gli istituti necessari di PREVIDENZA SOCIALE per i lavoratori, affinché la loro condizione non subisca menomazioni o danneggiamenti dal sopraggiungimento di eventi accidentali come quelli citati; il cittadino-lavoratore deve pertanto venire tutelato e garantito per tutta la vita in virtù del contributo che egli dà alla società.
Il terzo comma stabilisce la norma secondo la quale devono essere riconosciuti dei vantaggi nell’inserimento al lavoro e nella vita sociale ai cittadini portatori di handicap, siano essi di natura fisica o psichica; per queste persone, che la Costituzione definisce coerentemente inabili o minorati (mentre l’ipocrisia del “politically correct” trova la definizione DIVERSAMENTE ABILI, frutto probabilmente dell’ingegno di persone DIVERSAMENTE INTELLIGENTI), sono previsti canali privilegiati per l’assunzione nel pubblico impiego e speciali assistenze nel periodo della formazione scolastica e professionale.
Il quarto comma impegna lo Stato a dotarsi degli strumenti per mantenere quanto indicato dalla norma costituzionale, attraverso apposite istituzioni.
Il quinto comma, lo diciamo per sottolineare e ribadire quanto detto all’inizio del commento, dichiara legittima ogni forma di assistenza privata, recependo così anche quel valore altissimo che costituisce la specificità del Cristianesimo nel panorama delle Religioni: la Carità, che essendo emanazione diretta dell’Amore non può essere regolamentata entro prassi consolidate, ma deve essere lasciata scorrere secondo la buona volontà di ognuno.
Articolo 39
“L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
COMMENTO
Forse saremo ripetitivi, ma REPETITA IUVANT… Anche questo articolo scaturisce dalla reazione al sistema fascista, che era fondato sul corporativismo e sul conseguente controllo dello Stato dirigista sulle corporazioni dei lavoratori; di fatto, l’attività associativa per la difesa dei diritti dei lavoratori era controllata dal regime, per evitare che dalle istanze di questi potessero emergere rivendicazioni di stampo democratico in conflitto con gli obiettivi totalitari del Partito Fascista.
Venne perciò redatto questo articolo che, come si vede, prevedeva l’attribuzione di determinate prerogative ai sindacati: la personalità giuridica, la conseguente titolarità a svolgere contrattazioni collettive di lavoro con immediata efficacia ERGA OMNES (“per tutti”), la democraticità degli ordinamenti come garanzia per gli iscritti.
Ma nella prassi è prevalsa la diffidenza verso ogni legame con lo Stato e con i poteri politici, anche nella pratica della registrazione che attribuisce la personalità giuridica. Di fatto solo il primo comma ha trovato piena applicazione, in quanto è noto che in Italia vige la piena libertà di costituire sindacati di lavoratori e di svolgerne l’attività.
Tale attività però rientra nell’ambito dell’associazionismo, regolamentato dal già commentato articolo 18, e i sindacati italiani oggi operano come degli enti di fatto; le contrattazioni da loro concluse sono valide, ai fini della legge, solo nei confronti degli iscritti, anziché verso tutti i lavoratori, anche se le pronunce della Corte di Cassazione in materia hanno la tendenza a riconoscere la validità generale e l’applicabilità dei contratti collettivi sindacali anche verso i non iscritti.
NOTA
La mancata adesione al dettato costituzionale ha evitato gli obblighi richiesti per la registrazione, in particolare l’ordinamento interno a base democratica e, come conseguenza del conseguimento della personalità giuridica, l’assunzione di un regime patrimoniale speciale.
Ciò significa che i sindacati, oggi, non hanno alcun obbligo a una organizzazione interna democratica, né a una contabilità e a un regime patrimoniale adeguati ai flussi di denaro enormi di cui dispongono.
Al lettore, e alla sua esperienza delle cose del mondo, lasciamo libertà d’immaginazione circa le possibili conseguenze di questi aspetti organizzativi.
Articolo 40
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.”
COMMENTO
Articolo breve che però richiede un’analisi attenta.
Innanzitutto la Costituzione riconosce la preesistenza del diritto di sciopero, dando per scontato il suo esercizio. Il diritto di sciopero è sia un diritto di libertà, affermatosi nei secoli dopo violente repressioni e durissime battaglie: il caso esemplare del cannoneggiamento dei dimostranti ordinato dal Generale Bava Beccaris alla fine del XIX secolo causò la morte di 13 persone, tra cui due parenti di quel Gaetano Bresci emigrato in America che, per vendetta, tornò in Italia e assassinò il Re Umberto I nel giorno del Signore 29 Luglio 1900. La storia ufficiale gli ha attribuito la patente di regicida, di anarchico, di delinquente; chi scrive concorda solo per la definizione tecnica di regicida (letteralmente “colui che uccide il re”), anche perché quella manifestazione richiedeva la riduzione dell’orario di lavoro per le donne e per i minori di 12 anni (!!!) a meno di 14 ore al giorno.
Oltre a un diritto di libertà, l’esercizio dello sciopero è un diritto soggettivo del lavoratore e non può comportare conseguenze negative nel rapporto di lavoro, meno che mai il licenziamento: esso si sostanzia nella sospensione delle reciproche prestazioni tra lavoratore dipendente e datore di lavoro, cioè nella sospensione dell’esercizio delle mansioni da una parte e dalla sospensione della retribuzione durante lo sciopero dall’altra. Tuttavia va precisato che il diritto di sciopero è ritenuto esercitabile in forma collettiva, per essere riconosciuto come lecita astensione dal lavoro finalizzata alla rivendicazione delle proprie istanze; non è riconosciuto, nella prassi, lo sciopero individuale.
La Costituzione prevede la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero, eppure per oltre 40 anni i sindacati non hanno mai accettato alcuna limitazione, impedento di creare le condizioni politiche per la stesura di una norma adeguata. Solo l’indignazione dell’opinione pubblica derivata dalla sospensione del lavoro da parte di alcune categorie operanti nel servizio pubblico (sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta rifiuti, scuola, trasporti, poste e telecomunicazioni, distribuzione dei beni di prima necessità, ecc.) ha creato le premesse per legiferare in materia, attribuendo allo Stato la facoltà di precettare i lavoratori pubblici per garantire quei servizi minimi senza i quali sarebbero lesi altri importanti diritti costituzionali (diritto alla vita, alla salute, alla circolazione, ecc.).
NOTA
Mentre il diritto di sciopero è costituzionalmente garantito, lo stesso non si può dire per il ricorso alla “serrata” da parte dei datori di lavoro. Chiudere gli stabilimenti per protesta era addirittura considerato un reato, fino a quando nel 1960 la Corte Costituzionale non si pronunciò in maniera contraria. La serrata è dunque oggi un atto non penalmente perseguibile, tuttavia essa viene raramente minacciata e mai applicata.
Articolo 41
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”
COMMENTO
Più volte si è evidenziata l’esistenza di tre anime diverse in seno all’Assemblea Costituente, soprattutto nelle occasioni dove il testo evidenzia la prevalenza di una sull’altra oppure si esprime con formule di evidente compromesso.
In questo articolo, invece, le tre posizioni (liberale, cattolica, comunista) hanno dato origine a una norma espressa in tre commi che sembrano tre slogan; eppure alla fine emerge un contenuto complessivo di notevole buon senso.
Il primo comma, nell’ottica liberale, poteva essere un articolo completo, esaustivo, senza bisogno di aggiunte; ma siccome dopo c’è il resto, allora va sottolineato come ad essere libera sia solo la “iniziativa” economica privata, mentre lo svolgimento concreto dell’attività può essere sottoposto ai vincoli che vedremo. Rimane intoccabile comunque il diritto a seguire le proprie inclinazioni, secondo onestà.
Il secondo comma è in evidente sintonia con la dottrina sociale della Tradizione cristiana, che affonda le radici nelle riflessioni dell’epoca Scolastica (Duecento e Trecento) e ha dato i suoi frutti nell’era moderna tramite le Encicliche Sociali inaugurate dalla Rerum Novarum, autentica pietra miliare nella riflessione economica e sociopolitica, divulgata nel 1893 da papa Leone XIII. Vengono stabiliti alcuni limiti alla libera iniziativa economica: la sicurezza, la libertà e la dignità umana delle persone, principi che permeano tutto il dettato costituzionale. Inoltre, secondo la dottrina sociale cristiana, il principio primo che racchiude tutti gli altri è il BENE COMUNE. Le componenti laiche non vollero accettare di inserire questo concetto anche in ambito legislativo ed economico e vollero sostituirlo con quello di UTILITA’ SOCIALE, secondo la classica definizione accademica del grande economista Bentham: “Finalità cui va indirizzata ogni iniziativa economica per il raggiungimento della maggior quantità di benessere per il maggior numero di individui”.
Ciò spiega anche perché certi settori economici strategici o particolarmente rilevanti per la vita associata siano monopolio dello Stato.
Il terzo comma porta la firma evidente dei comunisti, sia nel linguaggio (programmi, controlli opportuni, attività economica pubblica, indirizzo, coordinamento) che nel significato. Nel periodo della ricostruzione post-bellica l’intervento dello Stato si rese necessario, per dirigere l’utilizzo delle ingentissime somme stanziate dagli USA con il Piano Marshall (ERP = European Recovery Programs – o Plans -, cioè Programmi per la Ricostruzione Europea). Finché il tessuto economico-sociale non fu riorganizzato e costituito in forma nuova, in linea con i tempi moderni, l’intervento statale fu massiccio e giustificato fino al 1967 quando addirittura fu varato un “Programma economico quinquennale” dalle risonanze sinistramente Sovietiche. Il fallimento totale di questo piano nazionale, seguito in pochi anni dal boom economico e demografico dell’Italia e da fatti internazionali come l’uscita del dollaro dal Gold Standard e il progressivo consolidamento della Comunità Economica Europea fondata nel 1957 col Trattato di Roma, determinarono un’inversione di tendenza finora irreversibile. Lo Stato oggi interviene sempre meno in maniera diretta, avendo anche dato luogo a molte privatizzazioni di imprese statali o a partecipazione statale, privilegiando invece forme di intervento indiretto come gli incentivi alle imprese, gli sgravi fiscali, i prestiti agevolati mirati, la politica monetaria, l’agevolazione del credito.
Oggi, inoltre, con l’ulteriore potenziamento della cooperazione internazionale e la trasformazione della CEE in UE (Unione Europea) molte di queste decisioni hanno il loro centro a Bruxelles, sede principale delle istituzioni dell’UE, piuttosto che a Roma.
Rimane, di fondo, il concetto economico cardine della vita comunitaria: tutti coloro che beneficiano della vita associata, in qualsiasi modo, hanno il dovere di contribuire secondo le rispettive capacità; ove il singolo non provveda, lo Stato deve intervenire con la redistribuzione della ricchezza, attraverso lo strumento fiscale, al fine di perseguire il risultato più virtuoso possibile.
Articolo 42
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”
COMMENTO
La proprietà privata è uno dei cardini essenziali della visione della vita dell’uomo.
Il marxismo la contestava, propugnando la socializzazione dei mezzi di produzione in favore della classe proletaria, che attraverso la lotta rivoluzionaria avrebbe dovuto eliminare la borghesia e i titolari di rendite per istituire la dittatura del partito unico comunista proletario dei lavoratori; tale utopia è stata giudicata dalla storia, nell’unico modo possibile per una simile aberrazione della mente.
Il pensiero liberale vorrebbe la proprietà dell’individuo come intangibile dallo Stato, USQUE AD SIDERA ET USQUE AD INFEROS, oppure con la concezione americana che vorrebbe valida l’affermazione “Lo Stato finisce sul cancello di casa mia”; ma anche questa visione è in realtà distruttiva dei rapporti economici, sociali, umani, e nel tempo si sostanzia in una realtà contraria ai valori di giustizia ed eguaglianza e, alla fine, contraria alla stessa libertà da cui erroneamente pretenderebbe di scaturire.
La versione proposta dalla Costituzione Italiana è quella che l’enciclica papale QUADRAGESIMO ANNO rielaborava partendo dai fondamenti essenziali e cardinali della RERUM NOVARUM.
Spesso le encicliche dei Papi fanno molto parlare, eppure sono poco lette e ancor meno comprese. Sono come quel seme del Vangelo che, a differenza di quelli che si disperdono, attecchisce e dà frutto solo dopo la necessaria maturazione nelle coscienze degli uomini.
Il dettato costituzionale assume in pieno, seppure inconsapevolmente e nella convinzione dell’Assemblea Costituente di non esserne influenzata, l’insegnamento della Chiesa Cattolica; tale impostazione riconosce alla proprietà privata un ruolo determinante per la naturale espressione della personalità dell’uomo, che nella proprietà vede concretizzati i frutti del proprio lavoro e da essa trae sostentamento per sé e per i propri congiunti, e riconosce alla proprietà anche la funzione sociale di elemento necessario al progresso della comunità e del consorzio umano.
Esattamente come per la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, la Costituzione risolve in favore del bene comune il conflitto tra interesse privato e interesse pubblico; solo che lo chiama “interesse generale”, poiché la definizione di “bene comune” da millenni connotava il pensiero cristiano.
In tale ottica vengono previste norme per l’esproprio, dietro indennizzo, e viene dichiarato lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà; la quale può essere goduta da enti, da privati e dallo Stato.
Importante è rilevare che l’accesso alla proprietà deve essere possibile a tutti, per eliminare le barriere economico-sociali che impediscono l’attuazione dei fondamentali principi di uguaglianza e giustizia sociale.
L’articolo si chiude con un rimando alla legge sulle successioni ereditarie, legittime o testamentarie. Tale materia è regolamentata ampiamente da uno dei 6 libri del Codice Civile, quello appunto riservato alla Successione.
ANALISI DEL TESTO
1) “Proprietà” – E’ il diritto di godere, di usare in modo esclusivo, oppure di disporre (ad es. vendere) di un bene. In questo contesto ci si riferisce in modo particolare ai beni economici, il cui valore è quantificato da un prezzo.
2) “Eredità” – L’insieme di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo a una persona defunta.
3) “Successione” – Modo di trasferimento della proprietà, che può avvenire in forma “legittima”, cioè in base a paramentri predefiniti dalla legge, oppure in forma “testamentaria”, cioè seguendo le volontà validamente espresse dal defunto finché era ancora in vita. In Italia non è ammessa la piena disposizione testamentaria, poiché una parte del patrimonio del “de cuius” (il defunto) è riservata sempre ai legittimi eredi, in quota variabile a seconda del loro numero e dei diversi vincoli di parentela; in conseguenza di ciò, anche la parte disponibile per testamento è variabile a seconda del caso concreto.
Articolo 43
“A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.”
COMMENTO
La Costituzione prevede la possibilità che determinate attività abbiano un’importanza tale da non poter essere sottratte all’interesse generale e debbano essere svolte in maniera slegata da ogni logica di profitto o diversa a quella del servizio.
Per questo motivo si lascia la porta aperta a monopoli, collettivizzazioni, gestioni di tipo comunitario, eccetera. Con particolare riferimento ai servizi pubblici essenziali (sanità, sicurezza pubblica, difesa, comunicazioni) e alle fonti di energia (proprietà di gasdotti, elettrodotti, dighe, centrali varie).
Nella realtà concreta la norma è stata in parte disapplicata, in quanto anche nei servizi essenziali è subentrata la logica del mercato e della privatizzazione, seppur parziale.
Ciò che conta è la tutela del principio, che non deve mai essere completamente superato per evitare che privati male disposti possano trovarsi nella condizione di ricattare la collettività grazie a una condizione di privilegio.
ANALISI DEL TESTO
1) “Monopolio” – La particolare condizione di mercato per la quale un’attività economica è concentrata nelle mani di un unico soggetto che gestisce completamente l’offerta del bene o servizio da lui prodotto.
Articolo 44
“Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.”
COMMENTO
Nel momento della stesura della Costituzione l’Italia era ancora un Paese agricolo, con gravi problemi irrisolti che si trascinavano fin dal momento in cui le terre poste a Sud delle Alpi furono unite sotto il dominio dei Savoia (creazione del Regno d’Italia 1861; annessione del Veneto 1866; conquista di Roma 1870).
Già la propaganda per il reclutamento dei combattenti per la carneficina della Grande Guerra (1915-1918) si era basata sulle false promesse di redistribuzione delle terre per i sopravvissuti, in cambio del loro servizio e sacrificio; il mancato mantenimento delle promesse diede origine alle sommosse del cosiddetto “Biennio rosso” (1918-1919) ispirato dagli eventi della Rivoluzione Bolscevica in Russia, e fu la causa e il preambolo al “Biennio nero” (1920-1921) in cui l’estremizzazione delle rivendicazioni collettivistiche e proletarie creò le condizioni per la svolta autoritaria di matrice golpista comandata dai Quadrumviri Fascisti e da Benito Mussolini, che nel mese di Ottobre 1922 guidò la “Marcia su Roma” precipitando il popolo nella disgrazia del Ventennio Fascista.
La questione agraria andava perciò risolta e pertanto fu fatta esplicita menzione in Costituzione (caso unico tra i Paesi Occidentali) della serie di obiettivi da perseguire per legge: obblighi e vincoli ai proprietari terrieri, trasformazione del latifondo attraverso la frammentazione in più unità produttive da assegnare alla piccola proprietà dei lavoratori agricoli, aiuti alle piccole e medie imprese, sostegno alle zone montane, promozione e imposizione di opere di bonifica. Il tutto finalizzato al razionale sfruttamento del suolo e alla creazione di equi rapporti sociali.
Evidentemente il limite della giustizia era stato violato e oltraggiato oltre ogni misura accettabile.
Ancora oggi il Ministero per le Politiche Agricole è di fondamentale importanza, tanto da essere sopravvissuto ad un referendum demagogico che ne prevedeva la soppressione; tanto maggiore è la sua importanza, se si considera l’inserimento dell’Italia nella UE e il sorgere di problemi sempre più complessi legati all’approvvigionamento alimentare.
ANALISI DEL TESTO
1) “Latifondo” – Vasta proprietà terriera di un unico soggetto, spesso incolta e pertanto sottratta alla disponibilità di contadini nullatenenti e desiderosi di lavorare. Tale istituzione contrasta con tutti i significati attribuiti all’istituto della proprietà, sia essa intesa come elemento naturale per la qualificazione e l’espressione della personalità dell’essere umano, sia pure come elemento necessario alla crescita e allo sviluppo del consorzio umano. Ragione per la quale si rende necessaria la sua soppressione in qualunque contesto.
Articolo 45
“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.”
COMMENTO
Figlio del contesto socio-economico dell’epoca, questo articolo si preoccupa di riconoscere l’importanza sociale che iniziative economiche di carattere mutualistico rivestono soprattutto in favore delle fasce più deboli dei lavoratori, che grazie al meccanismo cosiddetto della “porta aperta” possono diventare fruitori a prezzi vantaggiosi dei beni e servizi che essi stessi concorrono a produrre. La legge disciplina le norme che garantiscono lo svolgimento dell’attività cooperativa senza fini speculativi, attraverso un limite alla distribuzione di eventuali dividendi e la socializzazione della maggior parte dei profitti maturati.
L’artigianato, basato sul modello di produzione manuale ad alta qualità e con più alti costi di produzione per unità, è considerato attività meritevole di tutela e sviluppo; pertanto gli viene riservata una speciale attenzione per garantirne la sopravvivenza contro lo strapotere dell’industria, basata invece sul modello standardizzato di produzione che, per sua struttura, è economicamente più competitivo e quindi potenzialmente distruttivo, in regime di concorrenza, per il lavoro artigianale.
La ratio di tali norme consiste nel permettere a tutti i lavoratori di concorrere, secondo le proprie caratteristiche e la specifica propensione, alla costruzione di una società libera, fraterna e uguale.
Articolo 46
“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”
COMMENTO
Lo scopo del Costituente era quello di favorire la collaborazione nell’attività d’impresa tra i fattori della produzione, capitale e lavoro. La ratio di tale indirizzo legislativo sarebbe quella di creare un sistema virtuoso, nel quale i conflitti sono risolti alla fonte grazie al comune interesse di tutte le parti coinvolte nel processo produttivo per il successo dell’impresa.
In realtà, la divisione tra proprietari del capitale d’impresa e prestatori d’opera è rimasta tale. Ciò è dovuto sia alla gelosia delle rispettive prerogative da parte dei capitalisti da un lato e dei sindacati dall’altro, sia alla diversa struttura mentale nell’approccio al lavoro tra le due categorie.
Il rischio d’impresa, infatti, non è allettante per tutti, anzi è del tutto insostenibile per larghe fette della popolazione, incapaci di sostenere la perenne situazione di esposizione finanziaria connessa con l’attività imprenditoriale, che è fondata sul coinvolgimento continuo della persona nel lavoro, sulla responsabilità costante, sulla perenne innovazione, sulla crescita e sugli investimenti a medio e lungo termine, sull’incertezza del mercato che determina i guadagni, mai sicuri nella loro entità.
Così come la condizione di lavoratore dipendente può essere per taluni rassicurante per i suoi guadagni sicuri, seppure limitati, e per la deresponsabilizzazione fuori dall’orario lavorativo, finito il quale ciascuno può pensare ad altro; mentre per altri questa condizione può risultare del tutto opprimente e frustrante proprio per le stesse ragioni.
Ecco perché, alla fine, la norma di questo articolo ha dato pochissimi frutti e la via della cogestione d’impresa sembra ormai un lontano retaggio del corporativismo fascista, sperimentato nei brevi anni della Repubblica Sociale Italiana di Salò.
Articolo 47
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”
COMMENTO
Articolo semplice con concetti elementari che si possono riassumere per grandi linee senza mancare nel compito della spiegazione.
Una società vitale e dinamica deve proteggere il frutto del lavoro e dei sacrifici della popolazione, soprattutto delle fasce meno abbienti, per consolidare il livello di benessere acquisito e per creare le condizioni per una stabile e duratura crescita economica. Per raggiungere questi due obiettivi è necessario garantire il mantenimento del potere d’acquisto del denaro sottratto al consumo e destinato all’accumulo, in vista di investimenti futuri o del mantenimento di uno standard qualitativo della vita dopo il pensionamento uguale a quello avuto prima; è importante creare le condizioni per l’accesso alla proprietà della casa o dei terreni agricoli, per consolidare il risparmio in beni immobili e in ricchezza duratura; è fondamentale strutturare il credito, esercitato attraverso gli istituti bancari, in maniera che sia flessibile e adeguato alle esigenze della produttività e dell’impresa, in modo da permettere lo sviluppo progressivo e crescente del lavoro e l’incremento della ricchezza complessiva.
Il riferimento finale all’incentivazione dell’azionariato popolare ha lo scopo di ridurre al minimo la concentrazione di grandi capitali in poche mani, condizione che sarebbe pericolosa per il corretto svolgimento della vita democratica. Sebbene negli ultimi anni questa forma di diversificazione del risparmio abbia trovato una maggiore diffusione, sono ancora forti le resistenze della popolazione verso questa forma di investimento a causa della carenza di informazioni che determina una notevole esposizione al rischio di ingenti perdite, contro possibilità concrete di guadagno assai limitate.
La politica monetaria e quella creditizia, con l’adesione alla UE, ha subito uno spostamento dei centri decisionali verso la Banca Centrale Europea, che ormai svolge a livello continentale il compito fino a pochi anni fa avuto dalla Banca d’Italia e dalle varie Banche nazionali degli Stati membri dell’Unione.
Articolo 48
“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”
COMMENTO
Il momento dell’esercizio della sovranità da parte del popolo si concretizza nell’espressione del voto. Il suffragio è universale, cioè interessa tutti i cittadini maggiorenni senza distinzione di sesso.
Non fu sempre così: il suffragio universale maschile fu concesso solo nel 1912, mentre le donne votarono per la prima volta il 2 Giugno 1946, in occasione del referendum per la scelta della forma di Stato (tra Repubblica democratica e Monarchia) e per l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente.
La maggiore età è fissata al compimento dei 18 anni, momento a partire dal quale un cittadino può eleggere la Camera dei deputati, il Consiglio Regionale, le amministrazioni Provinciali e Comunali, il Parlamento Europeo, oppure decidere l’esito di un referendum; per eleggere il Senato della Repubblica è invece richiesto il compimento dei 25 anni.
Per garantire il pieno compimento dell’esercizio democratico, il voto deve essere espresso in piena autonomia e pertanto la Costituzione vuole che esso sia segreto, libero e personale (espresso direttamente dall’avente diritto), quindi non indotto o imposto all’elettore da forze esterne. Il fatto che il voto debba essere anche eguale non fa che ribadire il principio della pari dignità di tutti i cittadini nella vita associata; è pertanto vietato il voto multiplo (in diverse circoscrizioni) o plurimo (ripetuto più volte).
Recentemente anche i cittadini italiani residenti all’estero hanno finalmente potuto eleggere i propri rappresentanti, come previsto fin da principio dalla Costituzione in questo articolo. Le resistenze all’attuazione del dettato costituzionale nascevano dall’opinione, peraltro affatto peregrina, che chi risiede da molto tempo all’estero non possa avere più una corretta percezione dell’evolversi attuale della vita politica e sociale in Italia. Ne parleremo a margine, con una nota più generale.
Infine, la Costituzione indica alcuni casi nei quali il diritto di voto viene meno: si tratta dei casi di dichiarata incapacità ad attendere ai propri interessi (sentenza di interdizione oppure sentenza di inabilitazione), dei casi di condanne a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, oppure a casi di indegnità morale.
ANALISI DEL TESTO
1) “Dovere civico” – Quando si definisce il voto un “dovere civico” non si intende che esso sia un obbligo giuridico, con relativa sanzione. Si intende che esso è un dovere morale di partecipazione attiva alla vita democratica, dovere che si può adempiere anche attraverso un consapevole astensionismo
NOTA
Quando si parla di voto “eguale”, oppure del voto dei cittadini da lungo tempo lontani dalla Patria, sorge un problema: quello della consapevolezza.
La stragrande maggioranza dei cittadini non sa niente, o pochissimo, di politica. Questo vale anche per le fasce più istruite, poiché le materie che danno una effettiva e compiuta consapevolezza sono molto specifiche e devono essere conosciute in maniera interdisciplinare.
In parole povere, un medico piuttosto che un ingegnere, un fisico nucleare piuttosto che un architetto, sono persone molto istruite ma, nella maggior parte dei casi, sanno pochissimo di politica. In maniera ancora più evidente questo vale per chi non ha nemmeno frequentato studi universitari.
E’ una grave carenza della scuola quella di non dare nemmeno una lieve infarinatura in certe materie specifiche come la Sociologia e la Scienza Politica, mentre Filosofia, Storia, Storia del pensiero politico, Diritto, Economia, Politica Internazionale, sono materie che si approfondiscono bene solo in specifici rami universitari.
La conseguenza grave consiste nel fatto che moltissime persone, quando votano, non sanno affatto o solo in parte cosa e chi, stanno votando, men che meno sanno il vero perché delle diversità politiche. Basta una breve intervista mirata, anche a persone altolocate e magari addirittura con mansioni politiche o amministrative importanti, per constatare la veridicità di questa affermazione.
Il rimedio, a questo come a molti mali della nostra società, passerebbe per la riforma della scuola. Ma questo, tra tutti gli “argomenti tabù” del dibattito politico, è il più intoccabile e inavvicinabile.
Articolo 49
“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”
COMMENTO
La partecipazione alla vita politica da parte dei cittadini non si conclude solo con l’espressione del voto (elettorato attivo), ma trova il suo pieno compimento nell’esercizio delle mansioni di guida, indirizzo, gestione e amministrazione della cosa pubblica da parte dei cittadini che vengono eletti (elettorato passivo).
L’ordinamento costituzionale prevede l’elezione di due Camere parlamentari che insieme formano il Parlamento: la Camera dei Deputati, di 630 membri, e il Senato della Repubblica, di 315 membri più i senatori a vita.
Ciò significa che ogni tornata elettorale permette di eleggere 945 cittadini in Parlamento, dove eserciteranno il potere conferito dal popolo, ciascuno senza vincolo di mandato (art.67) e in nome di tutto il popolo italiano. Naturalmente ognuno cercherà di farsi portatore delle istanze provenienti dal proprio bacino elettorale, per dimostrare di meritare il consenso ottenuto e la fiducia accordata; però il rapporto tra eletto ed elettore è molto più simile a quello della piena procura, che conferisce l’autonomia decisionale, di quanto non venga propagandato da certo qualunquismo populista, che vorrebbe considerare il parlamentare come un dipendente degli elettori e quindi, di fatto, un semplice funzionario. L’importanza del sopra citato art.67 consiste proprio in questa profonda tutela del metodo democratico, perché se il parlamentare non ricevesse una piena delega di potere dal popolo si sostanzierebbe in breve tempo un sistema di stampo sovietico, o comunque totalitario e dirigista, nel quale i centri decisionali sarebbero fuori dalle aule istituzionalmente preposte e quindi sottratti al controllo dell’opinione pubblica.
Certi agitatori di folle, particolarmente in auge dall’inizio del nuovo millennio, farebbero bene a studiare la filosofia del diritto prima di parlare a vanvera e recare danno al senso democratico e repubblicano delle giovani generazioni.
Il modo tradizionale di organizzare e canalizzare il consenso in ambito democratico è quello di formare dei partiti politici, cioè delle associazioni di persone che condividono una comune visione della società, dell’uomo, dell’economia, del diritto, degli obiettivi futuri da perseguire, del modo di organizzare la vita del consorzio civile e anche dei principi etici cui ispirare l’esistenza umana.
In un contesto democratico è fondamentale il pluralismo ideologico e di conseguenza partitico, giacché è impensabile trovare su tutti i temi sopraccitati un consenso unanime e pieno. L’umanità è formata da esseri umani tutti diversi tra loro, unici e irripetibili non solo nella morfologia, ma anche nel modo di pensare; è pertanto necessario che sia permesso il confronto civile tra le persone e che queste si associno tra simili per competere nella ricerca dell’affermazione delle proprie idee, finalizzata all’ottenimento del “bene comune” che è il fine ultimo della politica.
I partiti politici hanno quindi una funzione essenziale, tuttavia non mancano dei rischi derivanti da certe storture. Per esempio, una eccessiva “bulimia” nella ricerca del potere fine a se stesso ha portato, a fasi alterne, a indebolire la partecipazione democratica, trasformando la Repubblica in una sorta di Partitocrazia dove vige il sistema della spartizione della cosa pubblica in un regime di vera e propria lottizzazione. Si ha talvolta l’impressione che il filosofo della politica tedesco Schumpeter avesse ragione, nel XX secolo, a sostenere che la democrazia di massa viene ridotta dai partiti a un meccanismo di competizione per la conquista del potere, attraverso lo strumento del voto che la propaganda e il lobbismo fanno esprimere in maniera distorta. Ecco perché sarebbe importante, probabilmente, legiferare affinché il “metodo democratico” citato dal dettato costituzionale fosse garantito anche all’interno della vita dei partiti, cosa tutt’altro che praticata nella realtà dei fatti; la Costituzione lascia intendere come possibile un simile intervento del Legislatore, ma i partiti politici che di fatto monopolizzano l’organo Legislatore, che è il Parlamento, hanno interessi diversi.
NOTA
La sottolineatura sul “metodo democratico” intendeva marcare un solco netto verso la tragica esperienza del partito unico fascista, ma intendeva anche avvertire gli aderenti al Partito Comunita Italiano che in Italia non sarebbero state tollerate le derive totalitarie che altrove il comunismo stava prendendo o aveva già preso (Unione Sovietica), come del resto era nella sua ideologia, nei suoi obiettivi e nella sua natura. Nelle disposizioni finali poste in calce alla Costituzione, in applicazione anche di una clausola del Trattato di Pace di Parigi del 1947, si vieta la ricostituzione del partito fascista, proprio perché era chiaro a tutti che democrazia e fascismo erano antitetici; non era in quell’epoca altrettanto chiaramente percepita l’analoga, e forse ancora più aberrante, natura malvagia del comunismo, perché in Italia era penetrato in versione edulcorata grazie anche alla finezza del pensiero di un grande ideologo come Gramsci.
A 60 anni dalla stesura della Costituzione, per la prima volta, un’elezione democratica ha escluso dal Parlamento tutte le forze politiche di ispirazione comunista, sia Marxiste che Leniniste o Trotzkyste. La storia ha già decretato da decenni il fallimento di tali disumane ideologie, responsabili delle più tragiche nefandezze e dei più abominevoli stermini e delitti mai compiuti dall’umanità. L’auspicio è che sia davvero stata scritta l’ultima pagina di una follia che, partendo da una logica di conflitto di classe e di odio tra gli uomini causato da venali ragioni economiche, pretendeva di ridurre l’uomo a puro materialismo, quindi a spersonalizzarlo e di conseguenza a mercificarlo, rendendolo solo un ingranaggio della “macchina-Stato”, privandolo della sua sacrosanta e inestinguibile differenza e unicità in nome di un distorto concetto di uguaglianza, nonché della possibilità di pensare in maniera diversa dall’ideologia di massa; è ancora prematuro recitare il “De profundis” per questa ideologia diabolica, ma quando anche il comunismo troverà la sua sanzione negativa addirittura nella Costituzione allora la libertà e la pace sociale avranno compiuto un progresso enorme e irreversibile.
Articolo 50
“Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”
COMMENTO
La petizione, come il referendum (art.75) o l’iniziativa legislativa (art.71) è un istituto di democrazia diretta. Il popolo cioè non abbisogna della mediazione degli eletti per esprimersi in questo modo. La petizione è un atto con il quale un singolo, oppure un gruppo di cittadini, con la semplice autentica della firma per il proponente può portare a conoscenza delle Camere alcune istanze di interesse comune a una pluralità di individui, affinché il Parlamento le prenda in considerazione e valuti se legiferare in materia. Non è necessaria la forma del disegno di legge, per punti, come per l’iniziativa popolare, e le materie oggetto di petizione non hanno limiti specifici, come può accadere invece al referendum relativamente a certi ambiti per i quali non è ammesso (vedi art.75).
Tale istituto di democrazia diretta però non ha mai avuto grande fortuna, né ha prodotto risultati apprezzabili e, nelle ultime legislature, è praticamente caduto in disuso. Ciò non significa che non possa essere ripreso o riutilizzato, essendo in crescita il desiderio di partecipazione alla vita politica da parte di alcune fette della popolazione.
Articolo 51
“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”
COMMENTO
Il funzionamento dell’apparato statale richiede il contributo di un numero considerevole di cittadini, sia per l’adempimento delle funzioni burocratico-amministrative e giudiziarie (pubblici uffici), sia per lo svolgimento dei compiti politici legislativi ed esecutivi (cariche elettive).
L’accesso a tali mansioni può essere limitato solo per ragioni gravi stabilite dalla legge, oppure per espresse incompatibilità di ruolo (per esempio un magistrato non può fare il politico, per ovvi motivi). Non sono ammesse discriminazioni di alcun tipo relativamente a sesso, razza o religione, mentre per l’età sono stabiliti il requisito minimo di 25 anni per essere eleggibili alla Camera dei Deputati e di 40 anni per il Senato della Repubblica.
Le prerogative riservate ai cittadini italiani sono estese anche a tutti quegli italiani all’estero che, per diverse ragioni, hanno rinunciato alla cittadinanza oppure ne sono stati privati (il caso dei Veneti-Giuliani dell’Istria alla fine della Seconda Guerra Mondiale è emblematico); in favore dello sviluppo delle loro condizioni di vita e del mantenimento dei legami con la Patria è stato istituito, con L.368/89, anche il “Consiglio generale degli Italiani all’estero”.
Recentemente, con l’accentuazione dei processi di integrazione nell’UE, anche ai cittadini comunitari sono state concesse analoghe possibilità, compresa la possibilità di votare ed essere votati per alcune consultazioni amministrative (comunali e circoscrizionali). Rimane viceversa l’esclusione per elezioni di rango superiore, come per quei posti di lavoro che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
Infine viene chiarito il diritto a conservare il posto di lavoro per chiunque venga eletto in qualche carica, per l’adempimento scrupoloso della quale necessita di un tempo adeguato che può comportare la sospensione parziale o totale dalle mansioni abitudinarie. In relazione all’importanza della carica elettiva viene anche corrisposto un emolumento in denaro che permetta all’eletto di svolgere i propri compiti senza alcun assillo economico che possa inficiarne il rendimento o che lo sottoponga al rischio di venire tentato da indebite sollecitazioni finalizzate alla corruzione.
La ratio dell’ultimo comma di questo articolo consiste nel garantire a tutti la possibilità di accedere alle cariche elettive e quindi di contribuire al progresso virtuoso della società, evitando che solo le persone ricche possano permettersi di dedicare del tempo alla cosa pubblica senza grave pregiudizio per lo stile di vita o per le possibilità di carriera.
Articolo 52
“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.”
COMMENTO
La recente soppressione della leva obbligatoria ha lasciato il secondo comma di questo articolo quasi privo di contenuto, dopo oltre 50 anni in cui tutti i cittadini maschi hanno dovuto assolvere il dovere di militare per un periodo nell’esercito (dagli iniziali 18 mesi il periodo era sceso al tradizionale “anno di naja”) oppure svolgere un alternativo servizio civile. Non è stato soppresso perché teoricamente potrebbero in futuro tornare condizioni di necessità tali da dover reintrodurre il servizio di leva, ma al momento non sembra una eventualità concreta.
Rimangono invece validissimi e densi di contenuto il primo e il terzo comma.
Il primo richiama al dovere “sacro”, cioè tale da poter “sacrificare” la vita stessa per adempiervi, di difendere la Patria. Questa non è solo la “Terra dei Padri”, come nel suo significato stretto, ma più ampiamente viene intesa come quel patrimonio di valori comuni sanciti dalla Costituzione e finora commentati: democrazia, libertà, dignità della persona, uguaglianza morale e sociale, pluralismo, pace, spirito di collaborazione nell’interesse generale.
A tale dovere sono chiamati tutti, uomini e donne di qualsiasi età ed estrazione sociale, sia di fronte alla minaccia di un esercito straniero, sia di fronte alla minaccia di qualsiasi gruppo umano portatore di ideali aggressivi e contrari a quelli da difendere. Nei confronti di tali minacce i cittadini sono chiamati alla resistenza in ogni forma, commisurata al pericolo che la minaccia può portare.
Il terzo comma va letto con stretto riferimento agli artt. 11-78-87.
Le Forze armate, oggi composte di soli professionisti volontari, nel rispetto delle regole necessarie di disciplina connesse con l’adempimento dei loro compiti, devono tuttavia essere imbevute dello spirito democratico della Repubblica e dei valori a esso connaturati; sono sottoposte all’autorità civile, essendo il Presidente della Repubblica il loro capo, e spettando al Parlamento il compito di deliberare lo stato di guerra; sono al servizio della Repubblica per compiere tutte le missioni utili alla diplomazia del Paese, nell’ambito delle sue alleanze finalizzate al mantenimento e alla diffusione della pace.
Il ricorso alla guerra è previsto solo per la legittima difesa, nel contesto di quanto già analizzato nel commento all’articolo 11.
Articolo 53
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”
COMMENTO
Per far fronte ai molti servizi che deve erogare ed alle necessità dei cittadini che deve soddisfare, lo Stato abbisogna di ingenti risorse finanziarie. L’impiego di tali risorse costituisce la spesa pubblica, riscossa dall’Erario sulla base della previsione di bilancio e liquidata dalla Tesoreria dello Stato secondo le indicazioni della legge finanziaria.
La Costituzione stabilisce che TUTTI coloro che hanno un reddito, cioè una capacità contributiva sufficiente, sono tenuti al pagamento delle imposte; non viene fatta distinzione tra cittadini e stranieri, in quanto le imposte si applicano ai redditi generati sul territorio della Repubblica, siano essi redditi da lavoro o da rendita.
Per una ragione di equità sociale, il criterio di applicazione delle aliquote d’imposta si conforma alla legge economica della UTILITA’ MARGINALE. Infatti chi dispone di un reddito maggiore soffrirà meno nel pagare somme più cospicue rispetto a chi ha redditi bassi, poiché la somma residua al netto del pagamento dell’imposta sarà comunque più alta e per lui il sacrificio sarà minore (la somma “marginale” di cui si priva ha per lui minore “utilità” poiché dispone comunque di un reddito elevato)
Ecco perché vengono applicati i cosiddetti scaglioni di reddito, cioè quel criterio in base al quale il reddito dichiarato dal contribuente viene suddiviso in fasce di valore crescente; solitamente la prima fascia di reddito è addirittura esente da imposte, alle successive fasce di reddito viene applicata un’aliquota d’imposta bassa e mano a mano che si sale nelle fasce di reddito sale anche l’aliquota applicata.
Con questo sistema si distribuisce nel modo migliore il peso fiscale, poiché non viene applicata una aliquota d’imposta unica al contribuente a seconda del reddito, ma sono sempre i redditi a venire scomposti in più fasce uguali per tutti, cosicché solo la parte di reddito eccedente quella che la precede subisce una tassazione maggiore.
Articolo 54
“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”
COMMENTO
L’articolo inizialmente aveva anche il significato di vincolare al rispetto della forma di Stato repubblicana sancita dal Referendum del 2 Giugno 1946, che abolì la monarchia, quei cittadini che si erano espressi in favore del mantenimento della vecchia forma di Stato.
Oggi che il sentimento monarchico è residuale e presente solo in gruppuscoli non rappresentativi della popolazione, il significato della norma è rivolto soprattutto verso le ideologie eversive miranti a rovesciare l’ordine costituito, minando con la loro attività il rispetto e la costante affermazione dei valori fondamentali della Costituzione.
Si badi bene, non è vietata la manifestazione del pensiero eversivo, nemmeno il più radicalmente contrapposto ai principi democratici costituzionali (purché espresso senza ledere i diritti civili); è vietata solo l’azione eversiva concreta che eventualmente ne scaturisce e chi compie atti concreti diretti ad attentare all’ordine costituito diventa penalmente perseguibile.
Il secondo comma vincola poi ad una responsabilità particolare, con un’enfasi tipica di un linguaggio purtroppo ormai desueto (“disciplina ed onore”), chi dovesse essere affidatario di funzioni pubbliche. In alcuni casi previsti dalla legge viene addirittura imposto il giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica e alla sua Costituzione, per vincolare anche moralmente i soggetti interessati al rispetto delle istituzioni per un leale servizio in favore del popolo sovrano.
NOTA
1) Il giuramento di esercitare le funzioni assunte “…nell’interesse esclusivo della Nazione” è espressamente previsto dalla Costituzione per il Capo dello Stato (art.91), per il Presidente del Consiglio dei Ministri (art.93), per i singoli Ministri (ancora art.93), per i giudici della Corte Costituzionale (art.135)